Rinnovo permesso soggiorno e condanna ostativa senza automatismo per valutazione complessiva (TAR Sicilia n. 4133 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, le condanne per i reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. integrano una valutazione legislativa di pericolosità sociale ex ante e sono automaticamente ostative in assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998. Il rigetto dell’istanza non può però fondarsi su un mero automatismo: l’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico sulla base di un quadro istruttorio completo, considerando durata del soggiorno, radicamento sociale e lavorativo, stile di vita e condotte successive. Il diniego è legittimo quando la Questura valorizzi una pluralità di elementi negativi, tra cui frequentazioni pregiudicate e violazioni amministrative sopravvenute, e motivi in termini di mancato ravvedimento. La tutela rafforzata dei vincoli familiari presuppone che gli stessi siano effettivi e non opera come scudo assoluto.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2006 e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della ristorazione, aveva chiesto nel 2019 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha respinto l’istanza rilevando a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile nel 2017, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, oltre alla frequentazione di soggetti pregiudicati per stupefacenti e a una violazione amministrativa contestata nel 2020.

Il ricorrente ha impugnato il diniego e l’invito a lasciare il territorio nazionale, deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che l’Amministrazione avesse deciso in via automatica senza valutare l’inserimento sociale e lavorativo. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 732 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. Le condanne per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sono ostative al rilascio o al rinnovo, perché il legislatore ha compiuto una valutazione di disvalore a priori. L’effetto impeditivo automatico è però condizionato alla presenza di vincoli familiari, dovendo in tal caso il Questore operare il bilanciamento tra pubblica sicurezza e vita familiare, secondo il criterio indicato dalla Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2021.

Il Tribunale richiama la distinzione elaborata dalla giurisprudenza: in presenza di sentenza ostativa non residua margine di discrezionalità; in sua assenza l’Amministrazione conserva ampia valutazione, che non può mai tradursi in giudizio apodittico o arbitrario. Viene richiamata la Corte cost. n. 88 del 2023, che ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per violazione del test di proporzionalità, imponendo un ragionevole bilanciamento tra i diritti coinvolti.

Quanto ai legami familiari, la Corte precisa che devono essere effettivi e non costituiscono scudo o garanzia assoluta di immunità dal diniego, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 5950 del 2022 e da Cons. Stato, sez. III, n. 10249 del 2023.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene infondata la censura. Il provvedimento non poggia su alcun automatismo: la Questura ha considerato la condanna per stupefacenti, la frequentazione di soggetti pregiudicati, la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 e quella delle misure anti-Covid contestate nel 2020. Da tali elementi emerge un giudizio negativo di inserimento sociale e un mancato ravvedimento, con pericolosità sociale desunta da precedenti, stile di vita e frequentazioni. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura dei diritti coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Tutte le 162 sentenze sull'art. 380 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *