Compensazione delle spese illegittima se fondata sulla rapidità della fase cautelare (Cons. Stato n. 615 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per regola generale, il criterio della soccombenza e non richiede, in tal caso, ampia motivazione. Diversamente, la compensazione delle spese è assistita da un onere di motivazione rinforzato, diretto a preservare il rapporto tra regola ed eccezione. Non integra tale onere il richiamo alla definizione del giudizio in fase cautelare, né la rapidità della decisione: si tratta di evenienze fisiologiche, tanto più quando la domanda risulti manifestamente fondata. Il giudice non può, in tal modo, addossare la soccombenza alla parte vittoriosa. La statuizione compensativa è quindi illegittima e va riformata, con condanna alle spese del grado.

Il Fatto

Il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, affetto da handic grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado, impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Dirigente scolastico aveva riconosciuto solo 9 ore di sostegno a fronte di un orario curricolare di 30 ore.

Il giudice di primo grado accertava la manifesta fondatezza della domanda e annullava l’atto, ma, tenuto conto della definizione del giudizio in fase cautelare, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite. Il genitore appellava la sentenza in parte qua, lamentando la violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e la motivazione solo apparente posta a base della compensazione. Il Ministero si costituiva con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto dell’onere motivazionale. Quando le spese seguono la soccombenza, la sentenza non necessita di particolare motivazione; quando invece il giudice se ne discosta e dispone la compensazione, l’onere diviene rinforzato, perché deve restare leggibile la regola dell’accollo delle spese al soccombente rispetto all’eccezione. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. St., sez. VII, n. 4519 del 2025 e Cons. St., sez. VII, n. 4953 del 2023.

La ragione addotta dal primo giudice — «tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare» — non soddisfa tale onere. La rapidità della definizione è, in sé, un effetto della solerzia del giudice e dell’organizzazione del processo; non attiene alla condotta delle parti e non dice nulla sul diritto fatto valere, relativo al diritto allo studio e agli aiuti alla disabilità.

Il Collegio sottolinea un profilo ulteriore: la domanda era manifestamente fondata. Questa circostanza è sintomatica di un agere amministrativo non conforme ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e, lungi dal giustificare la compensazione, la rende ancor meno sostenibile. Il giudice amministrativo gode di ampia discrezionalità in materia di spese, ma incontra limiti precisi: non può addossare le spese alla parte vittoriosa, né emettere statuizioni abnormi (richiamate, tra le altre, Cons. St., sez. VII, n. 9425 del 2024 e Cons. St., sez. IV, n. 6262 del 2024).

Su queste premesse la statuizione compensativa è riformata. Il Collegio liquida le spese del primo grado in € 1.500,00, oltre generali, accessori e refusione del contributo unificato. Quanto alla novità normativa pertinente al rimborso dei costi, il testo richiama l’art. 17, comma 8-bis, d.l. n. 104/2013, convertito con legge n. 128/2013, che ha esteso l’esenzione dal contributo unificato ai ricorsi per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili: la ratio è consentire alle famiglie di agire senza gravosi costi, coerentemente con l’accoglimento dell’appello sul punto.

Anche le spese del grado d’appello seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero appellato, in favore degli appellanti, nella misura forfettaria di € 2.500,00, oltre generali, accessori e refusione del contributo unificato ove versato. L’appello è così accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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