Ottemperanza al giudicato e inerzia della p.a. senza offerta reale (TAR Campania n. 5250 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione eccependo la mancata collaborazione del creditore se non prova di aver compiuto l’offerta reale, unica condizione per far valere gli effetti della mora del creditore ai sensi dell’art. 1207, comma 3, cod. civ. I dati anagrafici e fiscali necessari al pagamento delle spese processuali sono in parte ricavabili dai fascicoli del giudizio amministrativo e dai pubblici registri, con l’ordinaria diligenza esigibile nell’adempimento di qualsiasi obbligazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato che si difende in proprio, agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza del TAR Campania del 07.10.2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00.
Il titolo è stato notificato al Ministero il 13.10.2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero eccepisce l’assenza di una propria inerzia colpevole: aveva richiesto al ricorrente la documentazione necessaria al pagamento e non avrebbe ricevuto riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Accerta inoltre l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale rigetta l’eccezione di assenza di inadempimento colposo sulla base di due argomenti. In primo luogo, non risulta che l’amministrazione abbia proceduto all’offerta reale nei confronti del ricorrente, condizione necessaria perché possano prodursi gli effetti della mora del creditore richiamati dall’art. 1207, comma 3, cod. civ..
In secondo luogo, anche in assenza di riscontro del diretto interessato, i dati indispensabili per estinguere una posizione debitoria avente ad oggetto somme di denaro per spese processuali sono in parte agevolmente ricavabili dall’accesso ai fascicoli del giudizio e dalla consultazione dei pubblici registri di anagrafe o dell’albo professionale. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 502 del 2020, e ribadisce che l’amministrazione deve spendere l’ordinaria diligenza richiesta nell’assolvimento di qualsiasi obbligazione.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione, con il pagamento delle somme spettanti, detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per l’ipotesi di perdurante inerzia entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando esclusa la rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa. Le spese del ricorso seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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