Interessi sulle spese dal passaggio in giudicato nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 685 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, comprensivo delle statuizioni sulle spese liquidate con distrazione in favore del difensore. Gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali non decorrono dalla data di deposito della sentenza, perché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti solo a partire dal passaggio in giudicato del titolo azionato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. L’omessa esecuzione del giudicato giustifica la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata in presenza di vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto di una parte ai benefici di cui all’art. 1 l. n. 210/1992, in qualità di erede del coniuge, e il Ministero era stato condannato a rifondere le spese di lite con distrazione in favore del procuratore.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Salute. In assenza di spontanea esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere il pagamento anche a mezzo di commissario ad acta, chiedendo altresì le spese del giudizio, le somme ex art. 112, comma 3, c.p.a. e la penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la procedura è ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), l. n. 388/2000 e dall’art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003.

Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, per cui va affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare al giudicato, comprese le statuizioni sulle spese liquidate con espressa distrazione in favore del difensore, che ha agito anche in nome e per conto proprio. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa: rientrano tra queste, automaticamente, anche le spese di registrazione, senza necessità di espressa statuizione.

Il punto centrale attiene agli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali. Il Collegio precisa che essi non sono dovuti dalla data di deposito della sentenza, perché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato. In tal senso viene interpretata la domanda dei ricorrenti, riconducibile alla specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., con richiamo a T.A.R. Napoli n. 7430/2024.

Il Ministero deve dare esecuzione entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, con insediamento entro dieci giorni e adempimento entro i successivi sessanta.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio non la ritiene dovuta, considerato che la decisione da eseguire ha già riconosciuto gli interessi fino all’effettivo soddisfo e tenuto conto delle difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, con richiamo a T.A.R. Lazio n. 10526/2024. Le spese del giudizio, liquidate equitativamente in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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