Ottemperanza al giudicato e legittimità della nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 633 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche senza la preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva, allorché la sentenza del giudice ordinario sia stata formata e notificata all’amministrazione dopo l’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 149/2022. La notifica del titolo presso la sede reale dell’ente, con unico invio pec indirizzato sia al difensore distrattario che alla parte, è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. L’errore materiale nel nominativo contenuto nella relata non inficia la validità della notifica quando il titolo notificato è inequivocabilmente quello rilasciato in favore del destinatario. L’attestazione della cancelleria sulla mancata impugnazione rende incontestabile l’entità del credito, e il contegno processuale inerte dell’amministrazione intimata non offre prova dell’avvenuto adempimento. Il perdurante inadempimento giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con due ricorsi, notificati l’1.9.2025 e depositati il 2.9.2025, il difensore distrattario e la lavoratrice hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1678/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro. Il primo ha fatto valere il capo relativo alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in proprio favore. La seconda ha chiesto l’esecuzione del capo risarcitorio, pari a € 1.993,82 per la mancata erogazione di buoni pasto.

Entrambi i ricorrenti hanno dedotto che il titolo era stato notificato all’azienda sanitaria in data 18.10.2023 e non era stato impugnato, come attestato dalla cancelleria del giudice procedente il 20.6.2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, hanno chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di inottemperanza, la nomina di un commissario. L’azienda, ritualmente intimata, non si è costituita in nessuno dei giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, per coincidenza delle parti e del titolo azionato. Sul punto preliminare relativo al fascicolo del secondo ricorso, il Tribunale rileva che il deposito risulta difforme dal notificato, ma esclude che l’errore incida sull’ammissibilità, poiché dal deposito originale risulta che il fascicolo contiene anche il ricorso corrispondente a quello notificato.

Il giudice amministrativo affronta poi la questione della spedizione in forma esecutiva. Poiché il titolo è stato formato e notificato in epoca successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149/2022, l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è condizionata dalla preventiva apposizione della formula esecutiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Nel merito, il Collegio verifica la regolarità della notifica del titolo, avvenuta presso la sede reale dell’ente con unico invio pec indirizzato espressamente sia nell’interesse del difensore distrattario che della parte. L’errore di nominativo nella relata non inficia la validità dell’atto, perché il titolo notificato è quello rilasciato in favore della ricorrente.

La formazione del giudicato, attestata dalla cancelleria, rende incontestabile l’entità del credito. L’inerzia processuale dell’amministrazione non offre alcun elemento di prova sull’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo. Il Tribunale afferma dunque l’obbligo dell’azienda sanitaria di ottemperare ai capi della sentenza, sia quello risarcitorio in favore della lavoratrice, sia quello sulle spese distratte in favore del difensore.

Da qui l’ordine di adottare i provvedimenti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario dell’ente, previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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