Autotutela edilizia: termine decadenziale e interesse pubblico specifico (TAR Campania n. 3827 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla in autotutela una s.c.i.a. è soggetto al termine decadenziale di dodici mesi dall’adozione dell’atto, senza che possa invocarsi l’art. 21-novies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 in assenza di condotte decettive accertate con sentenza passata in giudicato. Le mere violazioni di legge nella pratica originaria non integrano la falsa rappresentazione richiesta dalla norma per l’esercizio del potere sine die. La motivazione dell’autotutela deve inoltre esplicitare un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, ponderato con l’interesse del privato. Anche alla c.i.l.a. si applicano i limiti di tempo e di motivazione propri della s.c.i.a., non esaurindosi i poteri dell’amministrazione nella sanzione pecuniaria per omessa presentazione.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha avviato un procedimento volto a dichiarare l’invalidità e l’inefficacia di diversi titoli edilizi minori presentati nel tempo dai ricorrenti: alcune s.c.i.a. e c.i.l.a. relative a un immobile, concernenti opere interne di manutenzione straordinaria, fusione di unità immobiliari e installazione di una canna fumaria. L’amministrazione ha contestato il contrasto con il regolamento edilizio comunale, con le n.t.a. della variante al PRG, con l’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 in materia sismica e con la normativa regionale sugli apparecchi installati sulle facciate.
Ritenute insufficienti le osservazioni partecipative, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, dichiarando inefficaci le segnalazioni ai sensi degli artt. 19, comma 3, l. n. 241/1990 e 6-bis d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, deducendo violazione dei termini e dei presupposti dell’autotutela. La sospensiva è stata respinta; la causa è giunta alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente secondo ordine di censure, incentrato sui limiti temporali e motivazionali dell’autotutela. Quanto alle s.c.i.a., è incontroverso che il Comune non sia intervenuto entro i trenta giorni previsti dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, attivando invece l’autotutela di cui all’art. 21-nonies, da esercitarsi entro dodici mesi.
Il provvedimento del 6 dicembre 2021 è stato adottato ben oltre tale termine, essendo il titolo più recente risalente al 18 marzo 2019. Il Collegio esamina l’art. 21-novies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che consente l’annullamento oltre i dodici mesi solo in presenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata in giudicato. Nel caso concreto il Comune non ha mai addebitato ai ricorrenti condotte decettive, limitandosi a contestare carenze documentali e a sollevare una questione giuridica. Si tratta di ordinarie violazioni di legge, per le quali resta applicabile il termine decadenziale, ormai spirato.
Il Collegio perviene al medesimo esito sul piano motivazionale. Le ragioni di interesse pubblico non si esauriscono nel rimediare a una violazione di legge, ma richiedono un interesse specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, destinato a prevalere sull’interesse privato, secondo l’orientamento di TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 580 del 2024 e n. 502 del 2024. Il Comune non ha operato alcuna esplicitazione né ponderazione in tal senso.
Quanto alle c.i.l.a., il Collegio richiama TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 243 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 4110 del 2023: la comunicazione asseverata costituisce titolo generale-residuale, per essa non è previsto un controllo postumo entro termine ravvicinato e la sanzione pecuniaria non esaurisce i poteri dell’amministrazione. Devono quindi mutuarsi i principi sulla separazione tra autotutela decisoria ed esecutiva e i limiti dell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, in combinato disposto con l’art. 21-novies. L’intervento si è svolto in violazione di tali condizioni, con annullamento dell’atto anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.