Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 15464 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione del giudice ordinario quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. In caso di inutile decorso, il commissario ad acta nominato fin d’ora assume le funzioni solo su istanza del creditore e adotta gli atti necessari all’esecuzione. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei compiti istituzionali e non comporta compenso. La richiesta di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando il ritardo dell’Amministrazione sia in parte determinato dalla carenza documentale fornita dal creditore.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a una ricostruzione di carriera che tenesse conto del servizio effettivamente prestato, senza l’abbattimento previsto dall’art. 485 per gli anni successivi al quarto, con collocazione nella fascia 9-14 anni e con le connesse differenze retributive.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione, ma questa non aveva provveduto al pagamento nel termine di legge. Da qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito, rappresentando di aver adottato i decreti di ricostruzione e di attendere la liquidazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda come volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il titolo esecutivo risulta ritualmente azionato e notificato, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Risulta per tabulas che l’Amministrazione non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute. Da qui l’accertamento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato e la condanna a corrispondere quanto liquidato, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Sul piano attuativo, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio. L’organo assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con apposita istanza, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio. L’attività rientra nei compiti istituzionali di un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica: non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio rileva che il ritardo è stato in parte determinato dalla carenza della documentazione fornita dalla stessa ricorrente. La sentenza registrata è pervenuta all’Istituto scolastico solo il 17 marzo 2026, consegnata personalmente dall’interessata. Il decreto di ricostruzione è stato quindi adottato nel corso del giudizio. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è pertanto respinta.

Le medesime ragioni del ritardo giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è accolto nei termini e limiti della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *