Informativa antimafia illegittima e responsabilità della Prefettura: serve la colpa grave (TAR Puglia n. 158 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità dell’informativa interdittiva antimafia, accertata in sede di annullamento, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della Prefettura. La responsabilità dell’amministrazione per l’attività provvedimentale di prevenzione ha natura aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e richiede la prova della colpa in concreto, circoscritta alla colpa grave. Non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva nella materia della prevenzione antimafia, estranea alla disciplina dei contratti pubblici e all’art. 14 delle preleggi. L’illegittimità dell’atto è solo indice presuntivo della colpa, da valutare insieme al grado di chiarezza della normativa, alla complessità della fattispecie e alla qualità dell’apporto del danneggiato.

Il Fatto

Il ricorrente, socio e amministratore di una società attiva nella gestione delle utilities ambientali e nella raccolta dei rifiuti urbani, agisce per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di tre provvedimenti della Prefettura di Bari: l’informativa interdittiva antimafia del 23 dicembre 2016, il diniego di iscrizione alla white list del 29 dicembre 2016 e l’ammissione alla straordinaria e temporanea gestione dei contratti pubblici in essere del 23 febbraio 2017.

Gli atti erano stati impugnati davanti al TAR Puglia. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado e in appello. Nel merito il ricorso era stato rigettato, ma il Consiglio di Stato, con sentenza 1° giugno 2018 n. 3138, aveva riformato la decisione e annullato gli atti. Giudicati definitivamente illegittimi i provvedimenti, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi 616.861,80 euro, lamentando la mancanza di diligenza nell’istruttoria e l’aver ignorato una sentenza assolutoria del Tribunale penale di Reggio Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della responsabilità: in adesione a Cons. St., Ad. Plen. 23 aprile 2021 n. 7, la riconduce all’illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., escludendo ogni inadempimento negoziale nell’attività jure imperii. L’azione risarcitoria è autonoma rispetto all’azione di annullamento, con distinti soggetti, petitum e causa petendi. Occorre quindi accertare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto e il nesso di causalità.

Il passaggio centrale è la rottura dell’automatismo tra illegittimità e illiceità. La statuizione di illegittimità non si traduce automaticamente in responsabilità della Prefettura, dovendo sempre essere dimostrata la colpa in concreto (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2019 n. 7751; Cons. St., sez. II, 18 gennaio 2022 n. 330). Il Tribunale esclude che la responsabilità oggettiva affermata dalla Corte di giustizia UE nel caso Stadt Graz, in materia di appalti sopra-soglia, possa estendersi alla prevenzione antimafia, materia distinta e riconducibile al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Le ipotesi di responsabilità oggettiva sono eccezionali e non si applicano oltre i casi previsti dall’art. 14 delle preleggi.

L’illegittimità resta dunque solo indice presuntivo della colpa, da ponderare con il grado di chiarezza della normativa, la semplicità della fattispecie, il carattere vincolato dell’azione e la qualità dell’apporto del danneggiato. In contesti di incertezza normativa o di oggettiva complessità del fatto, la risarcibilità è esclusa. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 57 del 26 marzo 2020: la valutazione del pericolo di infiltrazione è rimessa all’ampio apprezzamento discrezionale dell’autorità, che bilancia libertà d’iniziativa economica e tutela dell’ordine pubblico economico. L’attività di prevenzione si fonda su elementi sintomatici e indiziari, distinti dall’accertamento penale, e la diligenza esigibile va commisurata alla difficoltà della prognosi.

Nel caso concreto l’istruttoria è idonea e la motivazione accurata: l’interdittiva richiama copiose risultanze di polizia e giudiziarie, tra cui quattro ordinanze di custodia cautelare. Quanto alla vicenda calabrese, il Collegio prescinde dalla sentenza penale citata, non provata come irrevocabile e di data non univoca. Sotto il profilo del danno, ad abundantiam, rileva che la straordinaria gestione ha consentito la prosecuzione dei contratti attivi, mentre la mancata richiesta del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 è stata scelta deliberata della società. La domanda è pertanto infondata e respinta, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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