Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1239 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, il pagamento della sola sorte capitale e delle spese di lite non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione quando restino dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria e il riconoscimento ai fini giuridici del servizio non sia stato formalizzato. Il ricorso è pertanto improcedibile per la parte già eseguita e fondato per la parte residua. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per l’ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il dirigente generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve risultare osservato ai fini della proponibilità della domanda.

Il Fatto

Con sentenza n. 13/2022 il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento del ricorrente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione dal recesso al termine del contratto, per € 3.418,85, oltre interessi e rivalutazione, al riconoscimento ai fini giuridici del servizio e alle spese di lite.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario. Costituitosi, il Ministero ha dedotto di aver pagato capitale e spese dopo la proposizione del ricorso, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione. Il ricorrente ha replicato che restavano non versati interessi e rivalutazione e non formalizzato il riconoscimento del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti: il giudicato risulta attestato dalla cancelleria e il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è osservato, essendo la notifica della sentenza con richiesta di esecuzione del 9 novembre 2023 e quella del ricorso del 7 maggio 2024.

Nel merito, il ricorso è improcedibile per la sola parte relativa a sorte capitale e spese di lite: il pagamento è riconosciuto dallo stesso ricorrente e documentato dall’amministrazione. La domanda resta invece fondata quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, liquidati nella sentenza del giudice del lavoro e non risultanti pagati.

È parimenti accolto il capo relativo al riconoscimento ai fini giuridici del servizio che il ricorrente avrebbe prestato in assenza del licenziamento illegittimo: dagli atti di causa tale riconoscimento non risulta ancora formalizzato.

Il giudice amministrativo ordina pertanto al Ministero l’integrale esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mediante corresponsione degli importi residui e adozione di un atto formale di riconoscimento del servizio. Per il caso di inottemperanza persistente, nei sessanta giorni successivi provvede in veste di commissario ad acta il Direttore generale preposto alla direzione competente, o un funzionario delegato.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, in ragione dell’esecuzione solo parziale e intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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