Ottemperanza al giudicato e nomina diretta del vincitore della selezione universitaria (TAR Liguria n. 612 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice che, in sede di riedizione della procedura concorsuale, si limiti a riprodurre i medesimi giudizi e punteggi già annullati, disattendendo le direttrici conformative del giudicato, non ottempera alla sentenza e ne determina l’elusione. Gli atti di parziale riedizione sono pertanto nulli ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. In presenza di una violazione frontale delle statuizioni giudiziali, il giudice amministrativo, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) c.p.a., dichiara direttamente il vincitore della selezione, risultando superflua la nomina di un commissario ad acta. È dovuto il risarcimento del danno per violazione ed elusione del giudicato, liquidato ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza di una sentenza del TAR Liguria, passata in giudicato, con cui erano stati annullati gli atti di una procedura concorsuale indetta da un ateneo per la copertura di un posto di professore di prima fascia, con ordine di rinnovare la valutazione del ricorrente e della controinteressata secondo le direttrici tracciate nella pronuncia.
Con il ricorso introduttivo e due successivi motivi aggiunti, il ricorrente deduce l’inerzia dell’amministrazione e la sostanziale riedizione dei medesimi vizi, chiedendo la nullità degli atti di rinnovazione e della proclamazione della controinteressata, il risarcimento dei danni e la condanna a una penalità di mora. Chiede inoltre la nullità degli atti con cui l’ateneo ha bandito un nuovo concorso per il medesimo settore.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, estromettendolo dal giudizio: il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria e il Ministero è rimasto estraneo all’adozione degli atti contestati.
Nel merito, l’azione di ottemperanza è fondata. La commissione ha solo apparentemente riesaminato i titoli, riproducendo in realtà i medesimi giudizi e punteggi annullati e tenendo in non cale le direttrici della pronuncia. In particolare, ha nuovamente applicato il meccanismo della saturazione pura dei punteggi (“tagliola”) alla didattica e agli incarichi istituzionali, benché la sentenza ne avesse sancito l’illegittimità e imposto il riproporzionamento rispetto ai valori-soglia del regolamento di ateneo.
Il tribunale rileva che la commissione, ignorando le coordinate conformative, ha replicato la precedente tabella rivendicandone la bontà in virtù della propria competenza, in contrasto con l’autovincolo ai criteri del regolamento. La motivazione è apparsa tautologica e opaca: non sono specificati i punti attribuiti a ciascun lavoro e si omette che gli indicatori bibliometrici sono favorevoli al ricorrente; l’impact factor non può assumere peso determinante perché misura la performance della rivista. La commissione ha inoltre obliterato titoli del ricorrente e computato erroneamente un ruolo associativo non posseduto dalla controinteressata.
L’elusione del giudicato e la frontale violazione delle indicazioni impartite rendono evidente l’insussistenza di ragioni per ritenere prevalente la controinteressata. Gli atti di parziale riedizione sono quindi nulli e, in virtù del potere sostitutivo, il tribunale dichiara direttamente vincitore il ricorrente, senza necessità di commissario ad acta.
È respinta la domanda di nullità degli atti del nuovo concorso, autonomo e indipendente rispetto alla selezione controversa. È invece accolta la domanda risarcitoria: il termine trimestrale invocato dall’ateneo non era applicabile e il pregiudizio economico va ristorato, in assenza di prova del quantum, mediante offerta di una somma ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. La richiesta di astreinte è rigettata, per la designazione diretta del vincitore e per la novità della domanda risarcitoria. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
Nota della Redazione
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