Reati non ostativi e bilanciamento tra sicurezza pubblica e legami familiari (TAR Sicilia n. 2505 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, i delitti di cui all’art. 648, primo comma, primo periodo, cod. pen. e all’art. 474, primo comma, cod. pen. non rientrano tra quelli dell’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non sono quindi automaticamente ostativi ai sensi dell’art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In tali ipotesi l’Amministrazione conserva un margine di discrezionalità e deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale dello straniero. La motivazione deve dar conto degli elementi rilevanti, tra cui la durata del soggiorno, il radicamento sociale e familiare e la situazione economica. La presenza di legami familiari impone il bilanciamento con le esigenze di pubblica sicurezza, ma non costituisce scudo o garanzia assoluta di immunità dal diniego.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, chiedeva alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’Amministrazione le comunicava un preavviso di rigetto, richiamando precedenti condanne per i reati di cui agli art. 474 e 648 cod. pen. e il mancato versamento del contributo previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 286/1998. La ricorrente replicava con memoria, evidenziando la risalenza delle condanne, la presenza in Italia del coniuge e dei figli e chiedendo di valutare il rilascio del titolo per ricongiungimento familiare.
Con successivo provvedimento il Questore rigettava l’istanza e invitava la straniera a lasciare il territorio nazionale. Proponeva quindi ricorso davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 come riformulato dalla Corte costituzionale n. 202/2013, dell’art. 8 CEDU e della direttiva 2003/86/CE, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Le condanne per i reati richiamati dall’art. 380 cod. proc. pen. sono automaticamente ostative, salvo l’operare del bilanciamento in presenza di vincoli familiari, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 955 del 2021. Fuori da tali ipotesi l’Amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità, tenendo conto del soggiorno, del radicamento e della situazione economica. Il Collegio richiama anche la Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha imposto il test di proporzionalità nel bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali.
Applicando tali coordinate, il TAR esclude che i reati contestati siano ostativi in automatico. L’art. 474, primo comma, cod. pen. non è richiamato dalla norma, che contemplava il solo secondo comma; la ricettazione rileva come reato ostativo solo nella forma aggravata, non nella fattispecie semplice. Ne deriva l’esigenza di una valutazione concreta, che il Collegio ritiene comunque compiuta dalla Questura.
Il provvedimento ha valorizzato la recidiva e la serialità delle condotte, espressive di insensibilità alla sanzione penale e di abitualità idonea a garantire il sostentamento. Ha poi esaminato la richiesta di conversione del titolo, escludendo la rilevanza dei legami con i figli, maggiorenni e non a carico, il cui reddito peraltro deriva da attività svolta alle dipendenze della stessa ricorrente. Quanto al coniuge, il suo permesso per motivi familiari dipende dal titolo della ricorrente: venuto meno il presupposto, non è invocabile il rilascio per motivi familiari.
Il Collegio ritiene infondato anche il motivo sul disconoscimento delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990: non è richiesta la confutazione analitica delle argomentazioni di parte, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa. Superflua, per la natura plurimotivata dell’atto, la censura sul contributo, comunque infondata perché l’ammanco non è stato sanato. Il quarto motivo è respinto, poiché l’art. 12 d.P.R. n. 394/1999 collega all’invito a lasciare il territorio il rigetto del rinnovo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza