Termine perentorio di completamento e nuove risorse nel Transizione 5.0 (TAR Lazio n. 14610 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 configura un finanziamento pubblico, sicché l’aspirante beneficiario è titolare di un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Il termine del 28 febbraio 2026 per la trasmissione della comunicazione di completamento ha natura perentoria, essendo funzionale al rispetto degli obiettivi PNRR. L’ipotesi della “nuova disponibilità di risorse” di cui all’art. 12, comma 3, del D.M. 24 luglio 2024 è riferita alla liberazione di risorse originariamente stanziate e non alla disponibilità di nuove risorse, sicché in tale ultima evenienza non si riattiva la sequenza procedimentale. L’annullamento della domanda non richiede motivazione rafforzata ove l’esclusione discenda dal mancato assolvimento, da parte dell’interessato, degli oneri probatori nel termine previsto, gravando sullo stesso il rischio per il contegno procedimentale inottemperante (principio di autoresponsabilità).
Il Fatto
La società ricorrente presentava domanda per il riconoscimento del beneficio Transizione 5.0 in data 27 novembre 2025. Il GSE confermava la ricezione della richiesta, informando dell’avvenuto esaurimento delle risorse. A seguito della sopravvenuta disponibilità di nuovi stanziamenti, il GSE abilitava l’impresa alla piattaforma informatica in data 30 gennaio 2026, ricordando che la comunicazione di completamento doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2026. La società, dopo aver trasmesso la comunicazione relativa agli ordini, accedeva al portale prendendo atto dell’annullamento della domanda per mancato invio della comunicazione di completamento nel termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, rilevando che il beneficio presenta le caratteristiche strutturali di un finanziamento pubblico e che il potere del GSE, connotato da discrezionalità tecnica, si estende a un vaglio del contenuto degli atti presentati dall’aspirante beneficiario.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la procedura ha subito una battuta d’arresto per l’esaurimento degli stanziamenti ed è ripresa grazie alla disponibilità di nuove risorse. Il termine di trasmissione della comunicazione di completamento è perentorio, come emerge dal tenore letterale dell’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale (“in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”) ed è funzionale ad assicurare l’operatività della misura nel rispetto degli obiettivi PNRR. Quanto all’annullamento della domanda, non è configurabile un onere motivazionale rafforzato, atteso che l’esclusione deriva dalla non conformità del contegno procedimentale dell’impresa, cui è imputabile il mancato assolvimento degli oneri probatori.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio ha escluso la disparità di trattamento, non essendo ravvisabile un’identità di situazioni tra le imprese che hanno ricevuto la conferma prima e dopo il 6 novembre 2025, e la lesione del legittimo affidamento, poiché la comunicazione del GSE non fissava un termine finale diverso da quello già stabilito dalla fonte regolamentare.
Il Tribunale ha infine disatteso il quarto motivo, rilevando che l’art. 38, comma 17, del decreto-legge n. 19/2024 demanda al decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative, inclusi i termini di trasmissione delle comunicazioni. La lettura dell’art. 12, comma 3, proposta dalla ricorrente è stata respinta: le locuzioni “indisponibilità” e “nuova disponibilità” di risorse riguardano gli eventi che comportano la liberazione di risorse originariamente stanziate, fattispecie diversa dalla disponibilità di nuove risorse verificatasi nel caso in esame. L’interpretazione che imponesse il rispetto dei termini intermedi priverebbe di effetto utile le disposizioni attuative della misura finanziata con fondi PNRR. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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