Ottemperanza al giudicato e spese coperte dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 1856 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, nel dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo, nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e gli affida, nel medesimo termine, anche il pagamento delle spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario. Il silenzio del codice sul punto si colma con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e con ragioni di economia processuale. L’obiettivo è evitare un secondo giudizio di ottemperanza per le spese e assicurare in unica battuta la completa definizione della res contenziosa, in coerenza con il principio del buon andamento.
Il Fatto
Gli eredi di una persona deceduta propongono ricorso al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro. Il titolo condanna l’amministrazione al pagamento, in favore della de cuius, di € 2.200,00 oltre interessi dalla domanda, a titolo di danno non patrimoniale.
I ricorrenti rappresentano di avere inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Chiedono quindi l’accoglimento del ricorso e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità: la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 è stata inviata all’amministrazione e sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
Sul piano dell’onere probatorio, il TAR osserva che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, benché questo risulti notificato ritualmente. Tale prova era a suo carico. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
La parte di maggiore interesse riguarda le spese. Il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Stabilisce poi che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al pagamento delle spese provveda il commissario nominato. Il silenzio del codice sulle modalità di corresponsione si colma con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele; ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum anche in punto di spese previene, secondo il buon andamento, ulteriore dispendio di attività amministrativa.
Il Collegio richiama infine l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne consente la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ. Il ricorso è accolto e le spese sono liquidate in complessivi € 552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata