Ottemperanza al giudicato e riedizione del potere sul permesso di costruire in deroga (TAR Puglia n. 671 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, anche quando la sentenza annullatoria abbia lasciato aperta la riedizione del potere. Quando il giudicato impone di riesercitare la funzione amministrativa, il Comune non può limitarsi ad avviare l’iter procedimentale, ma deve concluderlo con un provvedimento espresso conforme alle indicazioni del giudice. L’inerzia nel dare esecuzione alla sentenza giustifica l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si procede, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato, nel dicembre 2016, un progetto di larga massima per la realizzazione di un centro polivalente integrato per diverse abilità. La Giunta comunale ha ritenuto l’intervento accoglibile e di interesse pubblico, esprimendo parere favorevole alla presentazione del progetto in variante al P.R.G. Successivamente la ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 380/2001.

Con deliberazione consiliare il Comune ha dichiarato irricevibile la proposta, ritenendo necessaria la procedura di variante urbanistica. La delibera è stata impugnata e annullata dal TAR con sentenza n. 2079 del 29.12.2022, passata in giudicato. Stante l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto della regolarità del gravame e ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza da eseguire aveva censurato la delibera comunale in ragione della generalizzata applicazione dell’istituto del permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso ammissibili secondo la normativa urbanistica locale, per effetto delle modifiche del decreto semplificazioni n. 76 del 2020, che ha espunto il collegamento esclusivo ai casi del comma 1-bis dell’art. 14 d.P.R. n. 380/2001.

Da tale accertamento deriva, per il giudice dell’ottemperanza, un preciso obbligo del Comune di rieditare il potere amministrativo di propria competenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza. Il Comune, pur avendo rappresentato l’avvio dell’iter amministrativo, non ha dato prova del completamento del procedimento, né ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti con ordinanza.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a prestare ottemperanza al giudicato e a rideterminarsi nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, si procederà su istanza di parte alla nomina di un commissario ad acta, che provvederà nell’ulteriore termine di 60 giorni dalla notificazione della nomina, con compenso posto a carico dell’amministrazione comunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso delle spese vive e del contributo unificato ove effettivamente versato. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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