Ottemperanza al giudicato Pinto e penalità di mora contro il Ministero (TAR Calabria n. 766 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ex art. 3 legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi. Sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza quando l’amministrazione non provi, come è suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. È ammissibile la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. anche quando l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme, determinandosi la stessa nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione e la loro rifusione è affidata, in caso di inerzia, al commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto reso dalla Corte di Appello di Catanzaro, emesso ex art. 3 legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione.
La ricorrente chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114 lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero della Giustizia, regolarmente notiziato, non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto la questione dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene che per l’esecuzione dei decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Il Collegio rileva che la creditrice ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore. Il TAR precisa che, in caso di mancata refusione, alle spese provvederà il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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