Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2770 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Decorsi inutilmente il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e quello dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’Amministrazione che non provi l’avvenuto adempimento è tenuta all’esecuzione del titolo. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, senza compenso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ma sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio, con esclusione di quelle relative a strumenti esecutivi diversi, come il precetto.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Corte d’Appello di Napoli, con decreto decisorio, il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio civile, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di complessivi € 2.000,00 oltre interessi dalla domanda. Il decreto, notificato in forma autentica, non veniva impugnato e diveniva definitivo.
Trasmesse al Ministero le dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, nessuna liquidazione seguiva. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo preliminare della legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, affermata in forza degli artt. 3, comma 2, legge n. 89/2001 e 114 cod. proc. amm., richiamando sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1804 del 2014 e della stessa sezione con la n. 6021 del 2012. Coerente è la individuazione della competenza del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio rileva che sono ampiamente elassi sia il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, sia l’ulteriore termine dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il decreto azionato è coperto da giudicato. Il Ministero, non costituitosi, non ha provato l’avvenuto adempimento, onere che gli incombeva secondo il principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 12533 del 2001.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario, il giudice individua un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento competente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei dirigenti generali. Nessun compenso è liquidabile, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per espressa previsione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Sul regime delle spese, il Tribunale distingue le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica della sentenza, atti accessori, diffida — da quelle non dovute perché relative a strumenti esecutivi diversi, come il precetto e le procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. La liquidazione è operata in modo omnicomprensivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, escludendo le maggiorazioni per la natura seriale e la modesta complessità della lite, richiamando sul punto TAR Campania n. 4167 del 2024 e n. 4882 del 2024.
Il ricorso è quindi accolto. Il Ministero è condannato a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e condanna alle spese di € 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. ed esclusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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