Ottemperanza al giudicato e riedizione del potere sul permesso in sanatoria (TAR Puglia n. 609 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato che le impone di riesercitare il potere conformativo, rideterminandosi sull’istanza secondo i limiti fissati dal dictum giudiziale. Il termine per l’adempimento è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando formulata in modo generico, senza indicazione del pregiudizio e della sua quantificazione. La nomina del commissario ad acta è riservata, su istanza di parte, all’ipotesi di perdurante inottemperanza. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Con sentenza n. 161/2023 del 02.02.2023 il TAR Puglia, Lecce, ha annullato il diniego con cui il Comune di Melendugno aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativa a un fabbricato rurale. Il diniego si fondava sull’incertezza circa la titolarità esclusiva dell’immobile, desunta dalle sole risultanze catastali.
Il giudice aveva rilevato che il Comune non aveva valutato il decreto di trasferimento del 1981, la perizia allegata e il provvedimento camerale del 2017 del Tribunale di Lecce, che riconosceva al ricorrente la proprietà dell’intero fabbricato. Il Comune, tuttavia, non ha rieditato il potere. Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione dei provvedimenti previsti dal quarto comma, lettere a), d) ed e).
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la ritualità del gravame e passa all’esame del merito. Dal materiale documentale non risulta che il Comune abbia adempiuto agli incombenti procedimentali di propria competenza, rideterminandosi sull’istanza di sanatoria.
L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza. Il giudice ordina quindi all’ente locale di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 161/2023, provvedendo a rieditare il potere amministrativo nei limiti delineati dal dictum giudiziale, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il percorso argomentativo resta aderente all’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza non si sostituisce all’amministrazione nella valutazione tecnico-discrezionale, ma ne vincola l’esercizio futuro al rispetto del giudicato. La riedizione del potere deve cioè avvenire sulla base degli elementi istruttori già indicati nella sentenza, senza ulteriori ritardi.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. Il Collegio la ritiene manifestamente generica alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che richiede la determinazione dell’importo o almeno la deduzione del pregiudizio subito. Il ricorrente si è limitato a richiamare la norma, senza allegare né quantificare il danno.
La nomina del commissario ad acta resta subordinata a un’apposita istanza di parte e si attiva solo in caso di persistente inottemperanza. L’accoglimento nei soli termini esposti giustifica la compensazione delle spese di lite. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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