Ottemperanza al giudicato sulle spese e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 886 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario integra inottemperanza al giudicato e legittima il ricorso per esecuzione. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorso dalla notificazione della sentenza e dalla richiesta di pagamento, costituisce il presupposto della domanda. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento non contestato e condanna l’amministrazione a eseguire il giudicato entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di persistente inerzia nomina sin da ora il commissario ad acta, con liquidazione anticipata del compenso a carico dell’ente inottemperante. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal TAR Sardegna, Sezione Prima, la sentenza n. 392/2024, pubblicata il 21.5.2024, che liquida in suo favore, quale difensore antistatario, le spese del giudizio nella misura complessiva di euro 1.000,00. La sentenza viene notificata all’amministrazione intimata il 21.5.2024. Il Comune di Arbus non dà corso al pagamento.

Decorsi oltre centoventi giorni dalla notificazione e dalla richiesta di pagamento, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti allo stesso TAR, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva. Il Comune non si costituisce, pur ritualmente intimato, e non contesta il mancato pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la pretesa come ottemperanza parziale al giudicato, limitata al capo sulle spese. La domanda non investe il rapporto sostanziale definito dalla sentenza, ma solo l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da essa imposta all’amministrazione.

La mancata costituzione dell’ente e l’assenza di contestazione sull’inadempimento fondano l’accoglimento. Il Tribunale valorizza il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, computato dalla notificazione della sentenza e dalla richiesta di pagamento: maturata la scadenza, l’esecuzione non è più condizionata dal silenzio dell’ente.

Segue la condanna del Comune a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore, con pagamento delle somme dovute al difensore e degli accessori fino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio nomina quindi, sin da ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, con facoltà di delega a un dirigente regionale. L’organo straordinario è investito dell’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo, dovendo il commissario attivare ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento. La soluzione replica l’indirizzo già seguito dal TAR Sardegna nelle sentenze nn. 644 e 366 del 2024.

Il compenso del commissario viene liquidato sin d’ora in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’ente inottemperante. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento alla data del ricorso, il Comune è condannato al rimborso in favore dell’avvocato ricorrente, liquidato in euro 400,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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