Reati risalenti e di lieve entità ostano alla cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 16241 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’istanza di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, il giudizio prognostico di integrazione costituisce una valutazione complessa e sintetica, che non considera i singoli precedenti in modo atomistico ma nel loro insieme, nella periodicità, nella reiterazione e nella natura. Rilevano anche reati di lieve entità e risalenti nel tempo, ove esprimano inaffidabilità e scarso rispetto delle leggi. Il rispetto delle regole di civile convivenza e la rigorosa osservanza delle leggi costituiscono indici dell’integrazione nella comunità nazionale. Il provvedimento amministrativo plurimotivato resta legittimo quando almeno una delle autonome ragioni giustificatrici sorregge la decisione, anche se un’altra sia erronea. Il diniego di cittadinanza non richiede la sussistenza di meriti speciali, essendo il radicamento territoriale solo presupposto del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 7.9.2021 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con decreto prot. K10/-OMISSIS- del 2.8.2024, notificato il 2.11.2024, richiamando precedenti penali: una sentenza per falsità materiale in certificati e guida senza patente, un decreto penale per disturbo alle persone e una condanna per lesioni personali.
L’Amministrazione ha dato notizia degli esiti istruttori con provvedimento reso ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990; le osservazioni dell’interessato sono state ritenute non utili. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 per motivazione erronea e carente, assumendo la natura bagatellare e la risalenza dei fatti. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le censure. I pregiudizi penali a carico dell’aspirante cittadino costituiscono un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa osservanza delle leggi che proteggono valori fondamentali della comunità. Il giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui i singoli precedenti sono apprezzati in modo globale e sintetico, come indicatori della valenza significativa dell’indole del richiedente.
Quanto alla dedotta risalenza, l’istruttoria ha riguardato un periodo decennale di osservazione rispetto all’istanza del 7.9.2021, arco costantemente ritenuto adeguato dalla giurisprudenza. Il Ministero può valutare condotte penalmente rilevanti verificatesi nell’ultimo decennio e anche in periodi maggiori.
Sulla natura dei reati, la falsità materiale ex artt. 477 e 482 cod. pen. non è di scarsa gravità: appartiene ai delitti contro la fede pubblica, tutela la regolare funzionalità della Pubblica Amministrazione e desta allarme sociale. Analogamente, il reato ex art. 660 cod. pen. protegge l’ordine e la tranquillità pubblica, mentre l’art. 582 cod. pen. tutela l’incolumità e la salute della persona offesa.
La guida senza valido titolo abilitativo, anche nella forma della patente falsa, è fonte di gravissimo pericolo per la pubblica incolumità. Anche a prescindere dalla natura contravvenzionale, dalla depenalizzazione o dall’entità della pena, la condotta può essere valutata negativamente ai fini della cittadinanza, per il potenziale rischio di lesione di beni di rilevanza costituzionale. Il Collegio richiama sul punto il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 653/2022 e la sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 8379 del 18 settembre 2023, secondo cui l’ampia discrezionalità consente di valutare anche reati di lieve entità e risalenti.
Il provvedimento è plurimotivato: l’eventuale errore dell’Amministrazione nella qualificazione del reato di lesioni non inficia la decisione, essendo sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6470 del 2021). Il ricorrente non ha inoltre allegato meriti speciali, poiché lo stabile inserimento economico è condizione ordinaria e presupposto del titolo di soggiorno. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone