Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 47 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, rivedendo il proprio orientamento, aderisce alla lettura che esclude detti adempimenti per i crediti di equa riparazione, e riconosce l’inadempimento della pubblica amministrazione che resti inerte dopo la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è pertanto fondato. Il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza e determina la penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto n. 1934/2019, emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 22.8.2019 ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare in loro favore, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata oltre interessi legali e spese di lite.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. La parte ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 il 16.12.2022, ma il Ministero, regolarmente intimato e non costituito, è rimasto inerte anche dopo il decorso dei sei mesi dalla presentazione della richiesta. Da qui l’actio iudicati e la domanda di nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo degli adempimenti preliminari all’esecuzione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.

Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione dopo la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il ricorso è dichiarato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della parte ricorrente; in caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio rileva l’assenza di iniquità o cause ostative e determina la somma dovuta dalla pubblica amministrazione nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero sino all’insediamento del Commissario, richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Sulle spese, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, di economia processuale e di buon andamento, sull’esempio degli artt. 95 e 510 c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 148 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *