Ottemperanza parziale: mancata liquidazione degli interessi legali e poteri del commissario (TAR Campania n. 2277 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che contesti l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato ha l’onere di allegare e provare lo scostamento tra il dovuto e il corrisposto. La mera contestazione generica dei criteri di computo non consente la nomina del commissario ad acta né il sindacato del giudice sull’entità della prestazione. Ove invece risulti documentalmente che l’amministrazione ha omesso una voce espressamente riconosciuta dalla sentenza ottemperanda, il ricorso va accolto e il giudice dichiara l’obbligo di provvedere entro un termine, nominando fin d’ora il commissario per l’ulteriore inottemperanza. La penalità di mora non è dovuta quando la sorte capitale sia stata integralmente corrisposta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente sentenza di questo Tribunale, il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Ente il 22 marzo 2024 ed era passata in giudicato.
Non ottenuto il pagamento, il ricorrente propose giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’INPS si costituì deducendo l’avvenuto pagamento in data 16 gennaio 2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente insistette per l’accoglimento parziale, lamentando l’omessa esplicitazione dei criteri di computo e la mancata corresponsione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato separatamente i due profili di doglianza. Quanto al calcolo della sorte capitale, ha dichiarato la cessata materia del contendere, rilevando che il ricorrente non ha dimostrato l’errore di computo: l’onere probatorio era a suo carico e la contestazione è rimasta del tutto generica. La genericità impedisce dunque il sindacato sull’entità della prestazione e la nomina del commissario sul punto.
Diversa è la sorte della domanda relativa agli accessori. La sentenza ottemperanda ha espressamente riconosciuto anche gli interessi legali sulle somme dovute, mentre dalla determina di liquidazione depositata in giudizio risulta che tali interessi non sono stati computati, emergendo la voce “Interessi su Capitale” pari a zero. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accertato l’inottemperanza parziale e dichiarato l’obbligo dell’INPS di procedere al calcolo e alla liquidazione degli interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata professionalità; il commissario, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari.
Il Collegio ha respinto la richiesta di penalità di mora, considerato che l’amministrazione ha già provveduto al pagamento della sorte capitale, e la domanda di risarcimento del danno da ritardo, per la sua genericità e perché la sentenza ottemperanda ha già riconosciuto gli interessi legali. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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