Ricorso generico contro concessioni di tartufaie: irricevibile e inammissibile (TAR Toscana n. 681 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura solo all’esito del deposito del ricorso, che deve intervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal perfezionamento dell’ultima notifica anche per il destinatario, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. amm.; la tardività del deposito rende il ricorso irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. È inoltre inammissibile il ricorso che, contro provvedimenti autorizzatori diversificati nel tempo e nel contenuto, opponga censure generiche e non radicate in precisi contesti fattuali, senza specificare i vizi di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. Parimenti inammissibile è la domanda volta a sollecitare l’esercizio di attività di controllo e vigilanza che non implicano la spendita di potere amministrativo, ma mere prerogative di fatto. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso travolge la connessa domanda risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm..

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti impugnano, con due ricorsi poi riuniti, una serie di autorizzazioni rilasciate da alcuni Comuni toscani per la raccolta riservata nelle c.d. tartufaie controllate. Deducono l’abuso del potere riconosciuto ai Comuni dall’art. 6 della legge regionale Toscana n. 50/1995, per la progressiva riduzione delle aree di libera ricerca, e il mancato rispetto delle zone destinate alla ricerca libera in prossimità dei corpi idrici, ai sensi della legge n. 752/1985.

Chiedono inoltre che il Tribunale solleciti la Regione e gli enti locali a esercitare maggiori controlli sulla corretta tabellazione dei corsi d’acqua e sull’impiego di piante micorrizate, e formulano domanda di risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.. I Comuni e la Regione si costituiscono, eccependo irricevibilità e inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i gravami per connessione oggettiva e soggettiva e affronta anzitutto l’eccezione di tardività del deposito. Per il ricorso n. 155/2022 le notifiche si sono perfezionate tra il 14 e il 15 dicembre 2021, mentre il deposito è avvenuto l’8 febbraio 2022; per il ricorso n. 901/2022 la notifica risale al 30 maggio 2022 e il deposito al 21 luglio 2022.

Il Tribunale richiama l’art. 45 cod. proc. amm. e osserva che, a differenza del processo civile, il giudizio amministrativo si sostanzia in un ricorso rivolto direttamente al giudice: il rapporto processuale nasce da una fattispecie complessa, in cui notifica e deposito devono entrambi sussistere ed essere tempestivi. La tardività del deposito rispetto al perfezionamento delle notifiche inficia la regolare instaurazione del rapporto, con declaratoria di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..

Il Collegio condivide poi l’eccezione di inammissibilità per genericità. I provvedimenti impugnati sono titoli rilasciati in epoche diverse, identificati solo a titolo esemplificativo e non esaminati nei motivi; l’unica censura mossa riguarda la presenza di corsi d’acqua demaniali, ma la relazione allegata si limita a evidenziare genericamente tali presenze, senza riferimenti oggettivi o misurazioni. I motivi di ricorso devono essere specifici ex art. 40 cod. proc. amm., non potendo la parte fidare in un inammissibile intervento correttivo del giudice, in contrasto con la terzietà e la parità delle parti (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 4540 del 2024; TAR Toscana, Sez. II, n. 1464 del 2024).

Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda le domande di sollecitazione dei controlli: si tratta di attività di vigilanza che non implicano la spendita di potere amministrativo, ma prerogative di mero fatto, estranee alla giurisdizione amministrativa (richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 2964 del 2024).

Dalla irricevibilità deriva l’inammissibilità della domanda risarcitoria. I ricorsi riuniti sono dichiarati irricevibili e inammissibili, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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