Scatti stipendiali nel T.F.S. anche per collocamento a domanda del militare (TAR Calabria n. 907 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare anche quando la cessazione dal servizio avviene a domanda, purché sussistano i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. La norma non opera alcun rinvio alla disciplina della pensione di anzianità, ma individua autonomamente i presupposti anagrafici e contributivi per accedere alla maggiorazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’interpretazione che subordina il beneficio ai soli casi di collocamento per età, inabilità o decesso sovrappone regimi giuridici distinti e viola il criterio letterale. Il riconoscimento dei sei scatti ai fini della base pensionabile ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997 non incide sul diverso regime di calcolo del trattamento di fine servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza, è cessato dal servizio il 31.08.2018 con un’anzianità contributiva di trentasette anni e un’età di cinquantotto anni. Con istanza del 23.07.2021 ha chiesto all’I.n.p.s. il ricalcolo del trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e dall’art. 21 L. n. 232/1990.

L’istituto ha respinto la richiesta con provvedimento notificato il 2.08.2021, ritenendo che i benefici non spettino ai collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 L. n. 232/1990, condizione equiparata al collocamento a riposo a domanda. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione della disciplina richiamata e l’eccesso di potere. L’istituto previdenziale non si è costituito, neppure dopo il rinnovo della notifica disposto con ordinanza del 26 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa formatasi su situazioni analoghe. Il punto di partenza è la constatazione che la tesi dell’istituto sovrappone due regimi giuridici aventi oggetto diverso: quello dettato dall’art. 6-bis in materia di determinazione del trattamento di fine servizio per il personale delle forze di polizia e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità.

La corrispondenza tra i requisiti, esistente in origine, è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative. Da ciò il Tribunale deduce che non può predicarsi una permanente connessione tra i due istituti, quasi che la disciplina dei sei scatti recepisca automaticamente le modifiche apportate nel tempo all’età pensionabile. L’originaria intenzione del legislatore di operare un parallelismo non è sufficiente a fondare l’interpretazione restrittiva dell’ente.

Il dato decisivo è di ordine testuale. Il comma 2 dell’art. 6-bis non contiene alcun rinvio alla pensione di anzianità — richiamo che, per converso, compare nel comma 1 con il riferimento alle ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il comma 2 si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche univoche, il dato anagrafico dei cinquantacinque anni e quello contributivo dei trentacinque anni di servizio. La lettura dell’istituto viola quindi il criterio interpretativo letterale, che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole del legislatore.

Il Collegio ribadisce inoltre che un eventuale difetto di coordinamento normativo andrebbe corretto in sede legislativa, non con un’interpretazione contraria al chiaro tenore delle disposizioni. Quanto al richiamo dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio.

Nel caso concreto sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi: il ricorrente appartiene a una forza di polizia ad ordinamento militare e, al momento del collocamento in congedo, possedeva l’anzianità anagrafica e contributiva richiesta. Il Tribunale annulla dunque il provvedimento, accerta il diritto a percepire il beneficio e condanna l’istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono compensate in ragione della non univoca giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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