Ottemperanza “Pinto” e cumulo dei termini dilatori: necessaria la notifica al Ministero (TAR Campania n. 2867 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto crediti per equa riparazione ex legge n. 89/2001, il termine dilatorio semestrale previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e quello di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 non sono alternativi, ma si applicano cumulativamente. La non cumulabilità affermata dalla Corte cost. n. 135/2018 va intesa nel senso che i due termini decorrono da presupposti diversi e possono essere assolti nel medesimo lasso temporale, non nel senso che la disciplina speciale assorba quella generale. Ne consegue che il titolo esecutivo va notificato alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, non alla sola Avvocatura dello Stato, e che la dichiarazione ex art. 5-sexies va trasmessa prima di proporre il ricorso. Il difetto di tali condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, alcuni nella qualità di eredi di un soggetto deceduto e altri in proprio, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte d’Appello di Napoli, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, per ciascuno, di 3.000,00 euro oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione.

Con il ricorso hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma ritenuta congrua e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. Con ordinanza n. 6219 del 13.11.2024 la Sezione ha assegnato ai ricorrenti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni per memorie su plurimi profili di possibile inammissibilità rilevati d’ufficio. I ricorrenti non hanno depositato alcuno scritto difensivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile richiamando integralmente i rilievi dell’ordinanza istruttoria, rimasti privi di replica. La questione centrale riguarda l’ambito applicativo dei termini dilatori che condizionano l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale ribadisce che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 integra una condizione dell’azione di ottemperanza, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, e che la relativa ratio di contenimento della spesa pubblica opera anche nel giudizio amministrativo, analogamente all’esecuzione forzata civile. Richiama sul punto un proprio precedente (TAR Campania, Sezione VII, n. 1177/2024).

Il passaggio decisivo concerne l’asserto, invocato dai ricorrenti, secondo cui per i crediti Pinto dovrebbe trovare applicazione il solo art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Il Collegio non condivide tale lettura. Osserva che la Corte cost. n. 135/2018 ha escluso la cumulabilità del termine semestrale con quello di centoventi giorni, ma non ne ha affermato l’alternatività: i due termini si fondano su dies a quo differenti e possono essere assolti contestualmente. Depone in tal senso la diversa funzione delle norme: applicare ai soli crediti Pinto la disciplina speciale lascerebbe l’Amministrazione all’oscuro dei contorni del debito, non essendo più imposta la notifica del titolo.

Il Tribunale rileva quindi che il titolo esecutivo risulta notificato solo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mentre la notifica in tale sede rileva ai soli fini processuali e non soddisfa l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che presuppone la notifica alla sede legale dell’Amministrazione. Manca inoltre la prova dell’invio delle autodichiarazioni ex art. 5-sexies per tutti i ricorrenti. Un ulteriore profilo di inammissibilità parziale riguarda la richiesta di esecuzione del capo sulle spese, atteso che il difensore antistatario non è parte del giudizio. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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