Revisione prezzi ammessa ex art 115 con indice chiaro e rischi accettati (Cons. Stato n. 12 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi che parametra l’aggiornamento dei corrispettivi ai prezzi unitari pubblicati trimestralmente da ARERA per il mercato tutelato è conforme all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, che impone l’inserimento della clausola ma non predetermina il contenuto applicativo, lasciando all’autonomia negoziale la scelta delle modalità esecutive. Il giudice amministrativo non può interpretare la clausola in bonam partem per imporre un’istruttoria diretta a verificare il mantenimento dell’equilibrio economico, perché così introduirebbe una sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale in contrasto con l’art. 1370 c.c. e con la volontà delle parti. Il rimedio manutentivo presuppone la concreta e rigorosa dimostrazione di un’alterazione imprevista e intollerabile dell’alea, non la mera affermazione dell’aumento dei costi.
Il Fatto
Consip ha indetto una gara per un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia destinato alle amministrazioni sanitarie, aggiudicata per il lotto di interesse a una società fornitrice, che ha stipulato la relativa Convenzione. Il capitolato tecnico prevede la revisione dei prezzi unitari della componente energetica mediante un indice calcolato sul rapporto tra i prezzi unitari del gas naturale definiti trimestralmente da ARERA.
Il fornitore ha impugnato davanti al TAR Lazio le revisioni operate a partire dal quarto trimestre 2021, sostenendo che l’applicazione della clausola, a fronte dell’aumento dei prezzi del gas e della decurtazione degli oneri generali di sistema, avesse perso la funzione di garanzia dell’equilibrio negoziale. Il TAR ha accolto la domanda per violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e difetto di istruttoria. Consip ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi di appello, attinenti al medesimo nucleo argomentativo. Muove dalla premessa che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura di norma imperativa e inderogabile, ma si limita a imporre l’inserimento della clausola e a prevedere un procedimento istruttorio basato su dati ufficiali o ISTAT, senza predeterminare il contenuto applicativo.
Il Consiglio di Stato richiama le proprie sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025, rese su una clausola revisionale sovrapponibile per contenuto e struttura, parametrata anch’essa sui prezzi unitari ARERA del mercato tutelato. Ne trae il principio per cui l’interpretazione del TAR conferisce alla clausola una portata diversa dal suo chiaro tenore letterale, con effetto di sostanziale rinegoziazione del contratto.
L’esegesi correttiva presupporrebbe un testo di contenuto dubbio, mentre qui il tenore letterale non lascia margini sull’art. 1370 c.c.. Il primo giudice ha quindi prospettato un’interpretazione contrastante con la volontà delle parti, annullando il rischio contrattuale che le parti avevano volontariamente accettato.
Quanto alla dedotta alterazione dell’equilibrio sinallagmatico, la Corte ritiene che la valutazione dell’imprevedibilità e intollerabilità dell’aumento dei costi avrebbe dovuto essere condotta in concreto, considerando le finalità del negozio e la capacità di generare profitti anche in un quadro di costi aumentati. Il settore energetico è caratterizzato da oscillazioni ordinarie, per cui non basta affermare l’innalzamento dei prezzi: manca la dimostrazione dell’effettivo aumento dei fattori produttivi.
Alla luce degli artt. 1362, 1366 e 1375 c.c., l’applicazione della formula matematica contenuta nella clausola non ha prodotto effetti distorsivi. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo; le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede