L’ottemperanza impone la rideterminazione degli importi e non il solo criterio astratto (TAR Calabria n. 830 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto del commissario ad acta che, in esecuzione della sentenza di annullamento del piano di riparto del budget, ridetermina gli importi riconoscibili agli operatori accreditati non eccede il dictum giurisdizionale. La sentenza che ha annullato il criterio astratto di ripartizione impone infatti la riedizione del potere amministrativo nel suo complesso, comprensiva della redistribuzione delle somme disponibili. È pertanto inammissibile il reclamo che rimetta in discussione valutazioni coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda.

Il Fatto

Le strutture di diagnostica di laboratorio ricorrenti avevano ottenuto l’annullamento, con sentenza di questa Sezione del 2 luglio 2021, n. 1344, del piano adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la ripartizione del budget 2019 delle prestazioni di laboratorio. Il piano applicava un sistema di redistribuzione diverso da quello fissato dal decreto commissariale n. 36 del 2019, che imponeva di garantire un rapporto di prestazioni per abitante idoneo a rispettare i L.E.A.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale nominava il commissario ad acta con sentenza n. 916 del 2023. L’ausiliario, rilevato che l’importo stanziato non consentiva di acquistare le prestazioni necessarie, ripartiva le risorse fra le tre macro aree specialistiche e assegnava a ciascun operatore una quota di integrazione del budget. L’Azienda Sanitaria proponeva reclamo avverso tale decreto, notificato il 23 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sosteneva che il commissario avrebbe dovuto limitarsi a indicare il criterio astratto di riparto, restando estranea al giudicato ogni verifica sugli importi riconoscibili. Il Collegio respinge la censura richiamando la propria sentenza del 3 giugno 2024, n. 872, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 3 marzo 2025, n. 1770, resa su reclamo sovrapponibile.

La sentenza ottemperanda, se pure aveva circoscritto lo scrutinio alla legittimità del criterio, aveva però stabilito che gli importi dovevano essere rideterminati in conseguenza dell’annullamento del decreto commissariale. Su questa premessa, l’operato dell’ausiliario che ripartisce l’incremento di budget fra gli operatori non si pone in elusione del dictum giurisdizionale.

Il Collegio sottolinea un dato processuale decisivo: la reclamante non ha svolto censure nel merito dell’operato del commissario, limitandosi a sostenere l’astrattezza del criterio. La doglianza investe quindi il perimetro dell’ottemperanza, non la correttezza del riparto.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La verifica a consuntivo del raggiungimento del rapporto di prestazioni per abitante rimette in discussione valutazioni già coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1344 del 2021.

Il reclamo è respinto e le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda. Il reclamo incidentale condizionato degli operatori resta assorbito per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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