Vincolo espropriativo su giardino privato: motivazione e istruttoria carenti (TAR Toscana n. 1281 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili solo per palese irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria. Quando il piano appone un vincolo preordinato all’esproprio, l’amministrazione deve dare conto delle ragioni concrete dell’intervento, degli interessi sacrificati e dell’esame dei fatti, nonché della valutazione di soluzioni alternative imposta dall’art. 4, comma 8, L.R. Toscana n. 65/2014. L’art. 19, comma 5, L.R. Toscana n. 65/2014 esige il riferimento puntuale alle osservazioni e l’espressa motivazione delle determinazioni adottate. La dichiarazione di pubblica utilità disposta in sede di adozione del piano, in luogo dell’approvazione dello strumento attuativo prevista dall’art. 12 d.p.r. n. 327/2001, è illegittima se riferita a un progetto ancora indeterminato.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un lotto di circa 2.600 mq nel centro storico di Piancastagnaio, destinato a giardino privato di pertinenza di un fabbricato storico, con annessi garage e magazzino. Il Comune, con la deliberazione di adozione del Piano operativo, aveva previsto su tali aree l’intervento NP12 “Parcheggio centro storico”, con demolizione dei fabbricati e destinazione a parcheggi e verde pubblico. A seguito delle osservazioni dei proprietari, il Comune ha ritenuto le stesse non meritevoli di accoglimento, qualificando il vincolo come “indicativo e funzionale alla definizione e attuazione di un progetto ancora da definirsi”.
Con la deliberazione di approvazione del Piano operativo la destinazione è stata ridescritta come “Riqualificazione area presso Centro storico” a verde pubblico attrezzato, mantenendo però nella scheda normativa il riferimento alla “realizzazione di percorsi pedonali e parcheggi”. I proprietari hanno impugnato l’approvazione e gli atti presupposti, lamentando difetto di motivazione, travisamento dei fatti e nullità della dichiarazione di pubblica utilità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure, in quanto rivolte al merito delle scelte discrezionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le scelte urbanistiche sono censurabili solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza e illogicità, citando Cons. Stato, sez. II, n. 1095 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2221 del 2016. Riconosce la naturale cedevolezza dell’interesse del singolo rispetto agli interessi generali implicati dal piano. Precisato che nella specie viene in esame l’apposizione del vincolo espropriativo, il Collegio ritiene ammissibile il ricorso, perché indirizzato ai limiti di ragionevolezza e proporzionalità della scelta e non al merito.
Nel merito, il giudizio di pubblica utilità dell’opera incontra i limiti del buon andamento, della ragionevolezza e della proporzionalità. L’amministrazione deve dare conto della valutazione degli interessi coinvolti e sacrificati e dell’esaustivo esame dei fatti e dei dati che sorreggono la nuova destinazione dei beni privati. L’utile pubblico può essere anche modesto, ma deve assumere forme concrete di miglioramento delle esigenze della popolazione: altrimenti l’espropriazione diventa atto emulativo, con inutile spesa di risorse pubbliche.
Il primo motivo è fondato. A fronte delle osservazioni specifiche dei proprietari, il Comune non ha chiarito in cosa consista davvero l’intervento NP12, quali obiettivi persegua, per quale ragione i parcheggi esistenti siano inadeguati e perché i percorsi pedonali debbano interessare proprio la loro proprietà. L’amministrazione si è limitata a formule “incerte, fumose ed astratte”, violando l’art. 19, comma 5, L.R. n. 65/2014.
Anche il secondo motivo è accolto. Le contestazioni dei ricorrenti sui parcheggi pubblici vicini, sulle altre aree a verde attrezzato e sul calo demografico sono rimaste senza replica concreta. Il Comune non ha dimostrato il degrado dell’area, né ha considerato le soluzioni alternative richieste dall’art. 4, comma 8, L.R. n. 65/2014. Il sacrificio imposto risulta sproporzionato, trattandosi di un giardino curato che integra la proprietà immobiliare.
È fondato anche il terzo motivo. La dichiarazione di pubblica utilità è stata disposta in sede di adozione del piano, mentre l’art. 12 d.p.r. n. 327/2001 la collega di regola all’approvazione degli strumenti attuativi, e comunque quando l’oggetto dell’intervento era ancora indeterminato: il vincolo era dichiaratamente “indicativo” e il progetto era mutato dal “Parcheggio” alla “Riqualificazione area”. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e spese compensate.
Nota della Redazione
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