Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 386 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, qualora l’amministrazione non le rifonda nel medesimo termine. Tale estensione dei poteri del commissario si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e su ragioni di economia processuale: evita un secondo giudizio di ottemperanza e assicura in unica battuta la definizione della res contenziosa. La regola processuale trova conferma nel modello dell’espropriazione forzata, ove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce innanzi al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso.
La parte riferisce di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e di avere atteso inutilmente il decorso dei sei mesi. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. Verifica poi che la parte ha esperito la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi: tanto basta a considerare il Ministero formalmente intimato al pagamento.
L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Grava su di essa, infatti, l’onere probatorio dell’adempimento. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, comprensivo delle somme, degli interessi e delle spese ulteriori documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies citato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul punto più delicato, il Collegio estende i poteri del commissario anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Poiché il codice del processo amministrativo non disciplina le modalità di corresponsione, opera il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa, prevenendo nuovo utilizzo di risorse dell’amministrazione per la medesima vicenda.
Il giudice richiama il modello dell’espropriazione forzata, che condivide con l’ottemperanza le finalità: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede la soddisfazione in prededuzione. Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e distratte in favore del difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata