Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 591 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del comparto istruzione, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di € 1.344,42, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione.

Ritenendo non corrisposte le somme dovute e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive, la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione versata in atti. Rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. È rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., così come il termine di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, risulta documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente.

Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Questa non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti.

Il Tribunale ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del medesimo Dicastero con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori novanta giorni. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dalla legge n. 208/2015, secondo l’orientamento espresso da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente, con distrazione ai difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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