Carta docente: l’ottemperanza si rivolge al giudice del lavoro ma la condanna è eseguita dal TAR (TAR Lombardia n. 2723 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., trattandosi di pronuncia resa nei confronti di una pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per provvedere, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo decreto legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con sentenza n. 41/2025, aveva accolto il ricorso di un docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dichiarando il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, e condannando l’amministrazione all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione in data 21 febbraio 2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che alcun adempimento fosse stato compiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata il 21 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio del 9 ottobre 2025. Il ricorso risultava notificato il 25 novembre 2025, dopo l’inutile decorso del predetto termine dilatorio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro i successivi 60 giorni. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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