Ottemperanza e penalità di mora anche per condanne al pagamento di somme (TAR Calabria n. 1614 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata, di regola, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. Il commissario ad acta, nominato per la persistente inottemperanza, può essere incaricato di provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, passato in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in favore di ciascuno, oltre interessi legali e spese di lite liquidate al difensore distrattario. I ricorrenti hanno dedotto l’inutile decorso del termine dopo la presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.

Il Ministero della Giustizia, regolarmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che la parte ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, con decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova, posta a suo carico, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, malgrado la rituale notificazione. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha richiamato al riguardo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la successiva novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. In assenza di iniquità o altre cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare (fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016), il Collegio ha previsto che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al loro pagamento provveda il commissario nominato. A sostegno ha richiamato il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, l’economia processuale, il buon andamento e, per analogia, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’espropriazione forzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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