Revoca del finanziamento regionale per sopravvenienze e obbligo di restituzione dell’anticipazione (Cons. Stato n. 5526 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del finanziamento adottata per sopravvenienze ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 si distingue dalla decadenza per inadempimento prevista dal disciplinare tra amministrazione e soggetto attuatore. Quest’ultima presuppone violazioni o negligenze del beneficiario ed è espressione di un potere vincolato; la prima appartiene al generale potere di autotutela e risponde a un mutamento della situazione di fatto o di diritto. Ne consegue che, ove l’amministrazione abbia esercitato la revoca per sopravvenienze, non è necessario accertare alcun inadempimento del beneficiario, e la clausola del disciplinare che demanda al provvedimento di revoca la definizione dei rapporti in ordine alle risorse già erogate non impedisce la restituzione dell’anticipazione.

Il Fatto

Il Comune ottiene dalla Regione il finanziamento di un impianto di compostaggio, con erogazione di un’anticipazione pari al dieci per cento del quadro economico. Nel corso del procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità di Bacino segnala criticità geologiche e idrauliche dell’area di localizzazione. Il Comune chiede la sospensione dei lavori per approfondimenti tecnici e manifesta con delibera la disponibilità alla delocalizzazione dell’impianto; la Regione non accoglie l’istanza.

Con successivo decreto la Regione revoca il finanziamento e ordina la restituzione dell’anticipazione. Il Comune impugna il provvedimento e gli atti endoprocedimentali davanti al TAR Campania, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, dolendosi dell’interpretazione del disciplinare e dell’assenza dei presupposti della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, legati da un presupposto comune, e li ritiene infondati. Il Collegio qualifica l’atto regionale alla stregua del suo contenuto: si tratta di una revoca per sopravvenienze adottata ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, e non di una revoca sanzionatoria, ossia di una fattispecie di decadenza contemplata dal disciplinare.

A sostegno della distinzione la Corte richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020 n. 18. La decadenza si caratterizza per l’espressa previsione legislativa dei presupposti, per la tipologia del vizio, individuato nella violazione di prescrizioni essenziali o nel venir meno dei requisiti di idoneità, e per il carattere vincolato del potere. La revoca per sopravvenienze appartiene invece al genere dell’autotutela, di cui la norma ha positivizzato presupposti ed effetti.

I principi dell’Adunanza plenaria, pur enunciati con riferimento al confronto tra decadenza e annullamento d’ufficio, sono estesi al caso concreto. Il Collegio osserva che il disciplinare invocato dall’appellante riserva al soggetto gestore il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze: il riferimento testuale conferma la differenza rispetto al potere effettivamente esercitato dalla Regione.

Da qui la conseguenza sul primo motivo. La clausola che demanda al provvedimento di revoca la definizione dei rapporti tra le parti in relazione alle risorse già erogate non impone una valutazione caso per caso idonea a escludere la restituzione: l’anticipazione segue la sorte del finanziamento revocato. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che i presupposti dell’autotutela non risultano specificamente contestati ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., e che la Regione aveva sollecitato l’ente a riprendere il procedimento senza ottenere riscontro. La censura sull’asserito ritiro dell’istanza ambientale resta perciò priva di interesse.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado per le eccezionali ragioni ravvisate nel combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 280 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *