Silenzio assenso sul permesso di costruire in assenza dei requisiti di conformità (TAR Sicilia n. 4058 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso costituisce principio generale posto a presidio della celerità e della certezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini, in attuazione del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Esso si perfeziona per il solo decorso del termine di conclusione del procedimento, anche quando l’attività oggetto dell’istanza non risulti conforme alle norme. La violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, ma rileva come illegittimità del titolo formatosi per silentium, con la conseguenza che l’amministrazione può reagire mediante l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e non mediante un diniego tardivo. Non spetta quindi al giudice né all’amministrazione introdurre filtri valutativi non previsti dalla legge, dovendosi verificare solo che l’istanza possieda il minimo di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Lipari, il 13 febbraio 2024, un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di strutture precarie e stagionali destinate alla trasformazione e somministrazione di prodotti tipici sull’isola di Filicudi, in zona classificata A3 dal Piano Regolatore Generale.

Con nota dell’11 giugno 2024 il Comune notificava il preavviso di rigetto, ritenendo che il progetto configurasse nuove costruzioni non consentite nella zona A3 in base all’art. 38 delle N.t.a. del P.r.g. La ricorrente replicava con memoria del 20 giugno 2024, deducendo la conformità delle opere all’edilizia libera e l’avvenuta maturazione del silenzio assenso. Con provvedimento del 6 agosto 2024 il Comune respingeva l’istanza. La società impugnava quindi il diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento e, con successiva memoria, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla maturazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire. Richiamando l’orientamento inaugurato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 10383 del 30 novembre 2023, il TAR osserva che il silenzio assenso risponde al principio di buon andamento e di semplificazione dei rapporti con i cittadini.

Sul valore da attribuire al silenzio, il Tribunale aderisce all’indirizzo della Sezione (Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 dell’8 luglio 2022) secondo cui il silenzio assenso si forma anche ove l’attività oggetto del provvedimento richiesto non sia conforme alle norme. La conclusione trova conferma in indici normativi univoci, tra cui la previsione dell’annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, applicabile anche al provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 20: ciò presuppone che la violazione di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, ma rilevi come illegittimità dell’atto.

Il Collegio esclude che possano introdursi filtri applicativi ulteriori, non previsti dalla legge, idonei a neutralizzare nei fatti la portata dell’istituto. Non si tratta di stabilire se la domanda sia in astratto assentibile, ma solo se possieda il minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. Diversamente opinando, si sposterebbe in sede giurisdizionale la valutazione sulla congruità dell’istanza. L’amministrazione non resta priva di tutela, potendo attivare l’annullamento d’ufficio (Cons. Stato, sez. IV, n. 8156/2023).

Applicando tali coordinate alla sequenza procedimentale, il TAR rileva che il termine di cento giorni (sessanta per l’istruttoria e quaranta per la determinazione finale, considerata la comunicazione del preavviso di rigetto) era scaduto il 23 maggio 2024. Il diniego comunale è dunque intervenuto tardivamente, quando il silenzio assenso si era ormai definitivamente formato. Di qui la palese illegittimità del provvedimento impugnato, accolto il ricorso, con condanna del Comune alle spese e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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