Silenzio-inadempimento e sospensione sine die del procedimento: illegittimo il rifiuto (TAR Puglia n. 88 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può sospendere sine die il procedimento amministrativo adducendo la mancanza di un regolamento comunale che disciplina la materia. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, i termini di conclusione possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. L’inerzia protratta integra silenzio-inadempimento e legittima l’ordine di provvedere con atto espresso e motivato, ai sensi degli artt. 31 e 34 c.p.a. La mancanza o la mancata adozione del regolamento non esonera l’amministrazione dal dovere di decidere, né consente di rispondere alle istanze del privato nella sede processuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Manfredonia alcune domande di concessione di occupazione di suolo pubblico per installare manufatti destinati a distributori automatici. Le istanze erano state protocollate tra luglio e agosto 2022. Con nota del 27 gennaio 2023 il Comune aveva comunicato che l’istruttoria era momentaneamente sospesa in attesa della predisposizione di un apposito regolamento comunale.
Trascorso il termine, la società ha notificato un atto di invito e diffida, chiedendo di provvedere entro trenta giorni. Di fronte alla perdurante inerzia ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, domandando l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito sostenendo di non essere tenuto ad adottare alcun provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dagli atti emerge che il Comune ha espressamente rifiutato di provvedere sulle istanze, addossando la ragione alla mancanza di un regolamento comunale e dichiarando di non volerlo adottare. Il Tribunale rileva altresì che in passato ad altri operatori economici era stata rilasciata la concessione di suolo pubblico per un’iniziativa produttiva analoga.
La difesa dell’ente non convince. La sospensione comunicata con la nota del 27 gennaio 2023 è sine die e pertanto non ammissibile. L’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 consente la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni: la norma non tollera un rinvio indeterminato legato all’eventuale futura adozione di un atto regolamentare.
Il Collegio esclude poi che l’amministrazione possa provvedere a mezzo di memoria difensiva sulle domande formulate in sede procedimentale. Devono essere adottati provvedimenti espressi, con motivazione in punto di fatto e di diritto, ad opera dei competenti organi e uffici comunali. Il regolamento, ove l’ente lo reputi indispensabile, va adottato nell’esercizio del potere discrezionale, ma non può costituire condizione per differire la decisione.
Sussiste dunque il lamentato silenzio-inadempimento. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a. è accertata l’illegittimità dell’omissione; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a. è ordinato al Comune di provvedere sulle istanze, eventualmente previa emanazione di un atto regolamentare o adozione di provvisori, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte se anteriore. Il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di ulteriore inerzia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; il contributo unificato è rifuso ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.