Revocazione per omessa pronuncia su requisito di partecipazione nel project financing (Cons. Stato n. 4307 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio revocatorio è configurabile solo in presenza di una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali. L’omessa pronuncia su un’autonoma censura integra l’errore revocatorio quando dalla sentenza risulta che il giudice non ha in alcun modo esaminato il motivo; non lo integra il difetto di motivazione, l’incompleto apprezzamento o il mancato esame di singole argomentazioni. L’errore deve inoltre essere decisivo, secondo un nesso di causalità logico-giuridica con la decisione. Nella procedura di project financing i requisiti di partecipazione alla fase di gara devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e non al momento dell’indizione della procedura, salvo che la lex specialis disponga diversamente.

Il Fatto

Il Comune di Bologna, riconosciuto di pubblico interesse il progetto presentato da una società sportiva, indiceva la gara per l’affidamento ventennale, mediante finanza di progetto, della gestione di un impianto sportivo con lavori accessori di riqualificazione. La gara era aggiudicata al raggruppamento del promotore; la seconda classificata impugnava dinanzi al TAR Emilia Romagna la scelta del proponente, gli atti di gara e l’aggiudicazione.

Il primo giudice accoglieva il ricorso fondato sulla mancata applicazione della proroga ex lege introdotta dall’art. 16 d.l. n. 198/2022 e annullava l’intera gara, assorbendo i motivi sull’esito. La sentenza di appello confermava la proroga ma riteneva salvaguardata l’aggiudicazione, con effetto dal termine della proroga. La seconda classificata proponeva allora revocazione parziale, deducendo l’omesso esame dei motivi riproposti in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza consolidata: percezione errata del dato materiale, punto non controverso, decisività dell’errore, rilevabilità immediata senza indagini ermeneutiche. L’errore revocatorio è configurabile in caso di omessa pronuncia su una censura solo se risulta evidente che il giudice non l’ha esaminata affatto; non basta il difetto o l’incompletezza della motivazione né la mancata valutazione di singole argomentazioni.

Quanto al primo capo, la Corte distingue due profili. Il primo, relativo alla pretesa necessità dell’appello incidentale, è inammissibile perché la sentenza aveva comunque deciso nel merito e difetta la decisività dell’errore. Il secondo, concernente il possesso dei requisiti speciali al momento dell’indizione della gara, integra invece un’omessa pronuncia su autonoma censura: la fase rescindente è accolta. Nel rescissorio, però, il motivo è infondato.

La lex specialis, che pur richiamava l’art. 95 d.P.R. n. 207/2010, non richiamava il successivo art. 96 né imponeva il possesso dei requisiti dall’indizione; l’allegazione del contratto di avvalimento doveva avere data anteriore alla scadenza delle offerte. La Corte esclude l’eterointegrazione e l’illegittimità del disciplinare, valorizzando l’art. 183, commi 8 e 15, d.lgs. n. 50/2016, che non rinvia al Regolamento per i requisiti del concessionario, e il principio di continuità del possesso dei requisiti, che li richiede alla scadenza delle offerte e per tutta la durata del rapporto.

Il Collegio richiama i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (art. 4 d.lgs. n. 36/2023), operanti come criteri interpretativi anche per le gare rette dal codice previgente. La distinzione tra fase preliminare del promotore, in cui basta l’autodichiarazione, e fase di gara, in cui i requisiti vanno comprovati, regge l’infondatezza del motivo. Il secondo e il terzo capo censurati sono inammissibili, vertendosi su error in iudicando e non su sviste fattuali. Il ricorso è quindi in parte inammissibile, in parte accolto nel rescindente e respinto nel rescissorio, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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