Ottemperanza alle spese del giudice amministrativo e penalità di mora per interessi (TAR Emilia-Romagna n. 468 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, accoglie il ricorso e nomina il Commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza. La mancata esecuzione del giudicato sul capo delle spese legali giustifica la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti.

Il Fatto

Un difensore, dichiratosi antistatario, agisce in proprio per ottenere l’esecuzione del capo delle spese contenuto in una precedente sentenza di ottemperanza del medesimo TAR. Quella pronuncia aveva riconosciuto alla ricorrente, docente, il pagamento di una somma per annualità della Carta docente, in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, condannando il Ministero all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e liquidando in favore del difensore le spese del giudizio, con distrazione.

Il difensore riferisce che la pretesa principale è stata nelle more soddisfatta, mentre le spese di lite del primo giudizio di ottemperanza sono rimaste impagate, nonostante la notifica della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Da qui il nuovo ricorso per ottemperanza, con richiesta di penalità di mora e di liquidazione delle ulteriori spese.

La Motivazione della Corte

Il collegio qualifica la domanda come giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione del solo capo relativo alle spese giudiziarie della prima fase. L’amministrazione intimata non si è costituita. Il thema decidendum si concentra quindi sull’accertamento dell’inottemperanza e sulle conseguenze previste dall’art. 114 c.p.a.

Il Tribunale rileva che la pretesa creditoria del difensore antistatario è rimasta insoddisfatta malgrado la notifica della sentenza da ottemperare e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’obbligo di pagamento delle spese e degli onorari del primo giudizio non è stato adempiuto.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a provvedere a tutti gli adempimenti dovuti e alla soddisfazione integrale del dettato giudiziario entro 60 giorni dalla notifica della pronuncia. La statuizione riguarda la liquidazione delle spese di lite in favore del difensore, con distrazione delle somme.

Il collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo e tardivo oppure, in mancanza, in quello dell’esecuzione sostitutiva del Commissario. La quantificazione deriva dall’applicazione diretta della norma, che per le somme di denaro prevede un criterio preferenziale e esclude il carattere manifestamente iniquo della penalità pari agli interessi legali.

Per l’ulteriore inerzia successiva ai 60 giorni è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, che provvederà entro 30 giorni dalla richiesta di parte. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’omessa esecuzione dei pagamenti, con aggravio di spese dei due giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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