Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 6043 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e, in caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. I presupposti sono il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, dalla notificazione del titolo. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rigettata quando non si configura un grave ritardo di esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario; il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata l’11/10/2023, con cui il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento in suo favore di euro 2.975,44, oltre interessi legali. Il titolo è notificato all’amministrazione il 27 novembre 2023 e non risulta eseguito.
Il ricorrente chiede quindi l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Domanda inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituisce in giudizio e la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Alla luce della documentazione in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026.
Quanto al termine dilatorio, la sentenza è stata notificata all’amministrazione il 27 novembre 2023 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione. È dunque decorso inutilmente il termine ante quem previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Consegue l’ordine all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale designa sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che su istanza di parte darà corso all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio esclude invece i presupposti della domanda di astreintes, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione. Le spese di lite, comprensive di quelle successive alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; il compenso del commissario è determinato in euro 500,00 a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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