Pergotenda su suolo pubblico, edilizia libera e limiti dimensionali dell’occupazione esterna (Cons. Stato n. 9500 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tenda ombrasole costituita da pedana modulare mobile, sovrastante copertura a teli e paraventi apribili, addossata a un chiosco per il commercio su area pubblica, integra l’ipotesi di occupazione esterna alla struttura di vendita disciplinata dall’art. 22 del regolamento comunale e non quella di elemento di mero decoro prevista dall’art. 25. Il limite dimensionale si calcola sulla sola superficie dell’occupazione esterna, restando esclusi dal computo le tende solari prive di appoggi al suolo poste a protezione e decoro del manufatto. La struttura così conformata, in quanto retrattile, precaria e facilmente amovibile, non crea uno spazio chiuso stabilmente configurato né nuovo volume o superficie, ed è quindi riconducibile all’edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire. Il contemperamento degli interessi del proprietario dell’immobile prospiciente, compresa la tutela dall’inquinamento acustico, si realizza mediante le prescrizioni particolari inserite nella concessione. La natura permanente dell’occupazione, in mancanza di termine, deriva dall’art. 4 del regolamento COSAP e non richiede l’indicazione espressa della durata, trattandosi di occupazione ancillare a concessione commerciale.
Il Fatto
Un ateneo milanese impugna davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune ha concesso a una società la occupazione di suolo pubblico correlata a un chiosco, modificando la precedente occupazione e collocando la struttura a ridosso del muro perimetrale dell’edificio universitario, in corrispondenza delle aule. Impugna altresì l’art. 116 del Regolamento Edilizio comunale e l’atto di soppressione degli stalli per ciclomotori e motocicli lungo la via antistante.
Secondo la ricorrente, la nuova struttura avrebbe rilevante impatto e superficie, non sarebbe qualificabile come mera tenda ombrasole e sarebbe stata autorizzata senza i prescritti titoli edilizi, in violazione dei limiti dimensionali regolamentari; la rimozione degli stalli sarebbe espressione di sviamento di potere, essendo diretta a sanare un’occupazione abusiva. Il TAR respinge il ricorso. L’ateneo appella articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto della concessione: tenda ombrasole di mq 19,50 con pedana modulare della stessa superficie, tavolini e sedie, due tende solari di mq 14,50 e mq 2,50, telecamere. Le seconde non sono oggetto di impugnazione. La concessione prescrive struttura facilmente smontabile e appoggiata al suolo, distanze dalla chioma e dai tronchi degli alberi e metodologie che contengano i rumori in considerazione della vicinanza dello stabile universitario.
La qualificazione è decisiva. Le tende ombrasole sono strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo; le tende solari ne sono prive. Le prime rientrano quindi nell’art. 22, comma 3, del regolamento comunale, che disciplina le occupazioni esterne alla struttura di vendita; le seconde nell’art. 25, sui criteri di decoro. Poiché l’area occupata dalla struttura precaria è pari a mq 19,50, cioè alla superficie del chiosco già autorizzato, il limite dimensionale è rispettato. Il Collegio condivide sul punto la sentenza appellata.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria e alla mancata partecipazione, la Corte rileva che il Comune ha operato un contemperamento delle esigenze dell’ateneo, inserendo prescrizioni volte a contenere le fonti di rumore e richiamando la dichiarazione sostitutiva in materia di inquinamento acustico. L’art. 7 del disciplinare OSP non è pertinente, perché tutela le interferenze con attività commerciali o aree di pubblico passaggio, nella specie non sussistenti; la scheda n. 3 ammette anzi l’occupazione rasente ai muri.
Sulla durata, la concessione ha natura permanente ai sensi dell’art. 4 del regolamento COSAP, che qualifica permanenti le occupazioni senza termine espresso. Trattandosi di occupazione ancillare al commercio su area pubblica, essa non sopravvive alla concessione commerciale.
Sul titolo edilizio, la tenda è qualificabile come pergotenda retrattile: non crea spazio chiuso stabilmente configurato né nuovo volume o superficie, e rientra nell’edilizia libera, come affermato dalla giurisprudenza richiamata del Consiglio di Stato. Sulla rimozione degli stalli, il parere della Polizia Municipale del 2 aprile 2015 ha natura discrezionale e non presenta i vizi dedotti. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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