Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS anche per disordini nelle pertinenze (TAR Lombardia n. 47 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS rilevano non soltanto i tumulti e i gravi disordini verificatisi all’interno dell’esercizio pubblico, ma anche quelli avvenuti nelle pertinenze del locale, quali porticati e dehors. La misura persegue una finalità preventiva rispetto ai pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e prescinde dall’accertamento della colpa del titolare dell’esercizio. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al travisamento di fatto e alla manifesta irragionevolezza. La motivazione è sufficiente quando indica i presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.

Il Fatto

Il ricorrente è legale rappresentante di una società che gestisce un bar in una piazza di Mantova, ed è titolare delle licenze di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Presso il locale e nelle sue adiacenze le forze dell’ordine erano intervenute in più occasioni per episodi di turbativa dell’ordine pubblico; nel 2019 il bar era già stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS per somministrazione di alcolici a minorenni.

Nella tarda serata del 25 settembre 2021, in piazza, due gruppi di soggetti con precedenti diedero vita a una violenta rissa, proseguita con un inseguimento e con danneggiamenti a un ristorante vicino. Il Questore di Mantova, ravvisato un concreto pericolo per l’ordine pubblico, dispose la chiusura del locale per quindici giorni. Il gestore ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 100 TULPS, eccesso di potere, falso presupposto di fatto e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che i tumulti si sarebbero verificati all’esterno del locale e non al suo interno, come a suo avviso richiederebbe l’art. 100 TULPS, dove l’espressione “nel quale” andrebbe letta come “all’interno”. A supporto richiama una circolare del Capo della Polizia del 2019, che limiterebbe il potere del Questore ai disordini accaduti dentro l’esercizio. Contesta inoltre di aver tenuto un contegno poco collaborativo, avendo chiamato il 112.

Il Collegio ricostruisce l’ambito applicativo della norma, che ancora il potere di sospensione a tre distinte fattispecie: tumulti o gravi disordini all’interno dell’esercizio; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; esercizio che comunque costituisca pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. La ratio dell’istituto è preventiva e la sua adozione prescinde dall’accertamento della colpa del titolare.

Il giudizio dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. La motivazione è adeguata quando indica i presupposti che configurano la situazione di pericolo. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la finalità della norma non è sanzionare la condotta soggettiva del gestore, ma impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere da ogni responsabilità personale dell’esercente (Cons. St. n. 4529 del 2018; Cons. St. n. 6791 del 2018; TAR Bologna n. 77 del 2021; TAR Toscana n. 110 del 2019).

Nel caso concreto il provvedimento dà conto di una pluralità di episodi accertati, tra cui interventi per aggressioni tra avventori nelle pertinenze del locale, e richiama la precedente sospensione del 2019. La circostanza storica degli episodi non è contestata. La censura non è condivisa: per costante giurisprudenza rilevano anche le condotte avvenute nelle pertinenze dell’esercizio, come porticati e dehors (TAR Lazio n. 51 del 2017; TAR Milano n. 457 del 2011). La richiesta di soccorso del gestore è inoltre intervenuta in ritardo, quando le pattuglie erano già sul posto per le precedenti telefonate di altri cittadini. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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