Parere dell’Avvocatura dello Stato sottratto all’accesso se reso per lite in atto (Cons. Stato n. 4143 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in funzione della definizione di una lite in atto o in potenza è sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 2, lett. a), DPCM n. 200/1996, perché espressione del segreto professionale del difensore. La tutela dell’esigenza difensiva della pubblica amministrazione è equiparata a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento. Il carattere endoprocedimentale del parere non ne impone l’ostensione quando la sua funzione sia strettamente diretta alla difesa in giudizio. Le cause ostative all’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, richiamano espressamente l’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 e comprendono quindi i pareri relativi a lite attuale o potenziale.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di prendere visione ed estrarre copia di una transazione stipulata con due società concessionarie del settore del gioco e del connesso parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente l’istanza, ostendendo il documento transattivo e negando il parere su opposizione della stessa Avvocatura.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, escludendo l’accesso sia documentale sia civico generalizzato, in quanto il parere ineriva a una controversia ancora pendente. La società proponeva appello, lamentando l’omessa pronuncia su alcuni profili e la natura endoprocedimentale del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto i primi due motivi, rilevando che la sentenza impugnata ha esaminato e deciso la questione principale. La piana lettura della motivazione rende evidente l’adeguata illustrazione del ragionamento logico-giuridico, mentre l’appellante si è limitata a ribadire le tesi di primo grado senza confutarne l’assunto.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’accesso non può essere accordato quando il documento sia stato espresso per definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso. Il parere in questione risultava reso in relazione a un accordo transattivo volto a eliminare il contenzioso pendente e a prevenirne uno ulteriore: esso afferisce dunque a una lite concreta, non solo potenziale.

La Corte esclude la tesi dell’atto meramente endoprocedimentale. Poiché il parere è funzionale a una transazione, esso presuppone necessariamente l’esistenza di una lite e ne ha la funzione di risolvere la controversia; la relazione diretta tra parere e lite non è revocabile in dubbio. I documenti dell’Avvocatura e la connessa corrispondenza rientrano doverosamente nel segreto professionale dei difensori, presidiato dall’art. 13 R.D. n. 1611/1933.

Quanto all’accesso civico generalizzato, il Collegio conferma che l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 include tra le cause ostative anche i casi dell’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990, comprensivi dei pareri resi in rapporto a lite attuale o potenziale. L’ampliamento della platea dei richiedenti corrisponde a un maggior rigore nelle eccezioni poste a tutela dei controinteressi.

Il diritto difensivo di chi chiede l’accesso resta ampio, ma è recessivo rispetto alla legittima e contrapposta esigenza difensiva della pubblica amministrazione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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