Ritardo nel certificato di agibilità e dovere di mitigare il danno risarcibile (TAR Lombardia n. 587 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione della clausola convenzionale che impone al Comune il rilascio del certificato di agibilità integra responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione del regime probatorio dell’art. 1218 cod. civ.: il creditore prova la fonte del diritto e allega l’inadempimento, mentre il debitore è onerato della prova del fatto estintivo. Il danno risarcibile non coincide con la lesione della posizione giuridica, ma richiede la dimostrazione di conseguenze patrimoniali o non patrimoniali secondo il criterio della causalità giuridica. Il danno da perdita di chance presuppone la prova di una probabilità di risultato utile almeno pari al cinquanta per cento. Ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non è risarcibile il pregiudizio che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, attivando gli strumenti di tutela.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di due lotti edificati nell’ambito di un piano esecutivo di interesse sovracomunale attuato mediante convenzione urbanistica del 2005. La convenzione, all’art. 4, quarto comma, imponeva al Comune di rilasciare il certificato di agibilità una volta intervenuto il positivo collaudo delle opere di urbanizzazione.

Il collaudo si chiude nel giugno 2014. Fra luglio e settembre 2014 il Comune nega il certificato; la richiesta viene respinta anche nel 2017. Con sentenza n. 2666/2020 il TAR Lombardia accerta l’illegittimità del diniego e condanna l’ente al rilascio, avvenuto nel febbraio 2021. La società agisce quindi per il risarcimento del danno da mancato tempestivo rilascio, quantificato nella riduzione dei canoni di locazione e nel minor valore degli immobili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la tempestività del ricorso. La controversia riguarda un diritto soggettivo nascente da una convenzione accessiva a un piano di lottizzazione, riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f), cod. proc. amm., letto con l’art. 30, comma 6, cod. proc. amm.. Il danno da inadempimento contrattuale si prescrive nel termine decennale dell’art. 2946 cod. civ. dall’evento lesivo, individuato nel diniego del settembre 2014.

Nel merito, accertato il diritto con la sentenza passata in giudicato, il Tribunale verifica causalità, colpa e consistenza del pregiudizio, il cui onere probatorio grava sulla ricorrente secondo il principio dell’onere della piena prova, non operando nel giudizio risarcitorio il metodo acquisitivo. Trattandosi però di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto solo ad allegare l’inadempimento. La colpa del Comune non è esclusa, dato il tenore della clausola convenzionale e l’intervenuto collaudo.

Quanto al minor valore degli immobili, la domanda è respinta. La società non ha provato alcun pregiudizio concreto: gli immobili sono rimasti nella sua disponibilità, concessi in locazione, e sono stati venduti nel 2023, quando il certificato era già stato rilasciato. La Corte distingue danno-evento e danno-conseguenza e richiama la teoria della chance eziologica, che richiede la dimostrazione di una rilevante probabilità del risultato utile.

È invece fondata la domanda sulla riduzione del canone di locazione, riconosciuto come unico effetto del diniego comunale, accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. Nella quantificazione il Collegio esclude il raffronto con i canoni originari e computa la differenza tra il canone 2018 e quello del periodo 2019-2023, pari a € 375.000,00.

Su tale importo opera però la riduzione per concorso del creditore: la società non ha attivato alcuno strumento di tutela dal 2014, così non mitigando le conseguenze dell’altrui inadempimento. Il danno da riduzione del canone è quindi equitativamente ridotto a € 100.000,00, cui si aggiungono € 50.000,00 per l’incidenza del canone sul prezzo di vendita. Il Comune è condannato in via definitiva al pagamento di € 150.000,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso, con soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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