Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2197 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fa stato quanto all’an e alla dimensione del diritto di credito, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo: esso serve solo a consentire il soddisfacimento del diritto quale risulta dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che il conteggio delle somme e degli interessi prodotto dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendone essere verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’Ente legittima l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La parziale esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte soddisfatta.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti, docenti, la somma di euro 500,00 annui a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre alle spese legali distratte a favore del difensore antistatario. La sentenza, n. 205 dell’11.5.2023, è passata in giudicato ed è stata notificata il 20.6.2023.
L’Amministrazione ha eseguito solo in parte, limitatamente alle spese di lite. Per la restante parte i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato con attivazione della carta docente per le annualità riconosciute, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore; essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Quanto alla parte già eseguita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Il Tribunale precisa poi che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro il quale le Amministrazioni dello Stato dispongono dell’intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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