Correzione di errore materiale e cessazione della materia nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3939 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice adito può disporre d’ufficio la correzione dell’errore materiale del titolo esecutivo, quando la discrasia tra dispositivo e motivazione sia rilevabile dal testo del provvedimento e non incida sul contenuto decisorio. Accertato l’integrale adempimento dell’obbligo da parte dell’amministrazione, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. L’esecuzione spontanea intervenuta dopo la proposizione del ricorso dimostra la fondatezza dell’azione e giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 799 del 4.03.2024, con la quale era stata dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare e il Comune era stato condannato al risarcimento del danno, alla restituzione della somma versata per l’acquisto del lotto, oltre interessi al saggio legale, e al pagamento delle spese di lite. La sentenza, notificata e non impugnata, era divenuta definitiva.
Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la società ha chiesto al Tribunale di ordinare l’ottemperanza, di nominare un commissario ad acta e di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Comune si è costituito producendo la documentazione attestante il pagamento di euro 65.408,68, comprensivo degli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., e ha segnalato una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza in ordine alla norma sugli interessi applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione dell’errore materiale contenuto nel titolo ottemperando. La motivazione della sentenza n. 799 richiamava gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., mentre il dispositivo menzionava genericamente gli interessi al saggio legale. La società aveva prospettato la possibilità di una correzione d’ufficio; il Presidente, in udienza, ha indicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. l’eventuale cessazione della materia del contendere ove fosse stata disposta la correzione.
Con ordinanza n. 3914 del 25.11.2024 la Sezione ha disposto d’ufficio la correzione dell’errore materiale, sostituendo nel paragrafo 12.3 della motivazione il richiamo all’art. 1284, comma 4, c.c. con quello all’art. 1284, comma 1, c.c.. La rettifica ha chiarito che gli interessi dovuti erano esclusivamente quelli legali.
Su questa base il Tribunale ha verificato che il pagamento di euro 65.408,68 corrispondeva integralmente a quanto dovuto, non rientrando nella somma gli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. L’amministrazione ha quindi dato esecuzione completa al titolo e la pretesa della ricorrente è risultata pienamente soddisfatta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che dall’esecuzione spontanea, avvenuta dopo la proposizione del ricorso, dovesse trarsi il convincimento sulla fondatezza dell’azione. Le spese seguono dunque la soccombenza virtuale e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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