Rimborso spese legali e nesso con obblighi istituzionali ex art 18 (C.G.A.R.S. n. 852 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 D.L. n. 67/1997 presuppone la sussistenza di un nesso di immedesimazione organica tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali, non essendo sufficiente la mera occasionalità, anche necessaria. Il beneficio spetta al dipendente che abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, mentre resta escluso in presenza di un conflitto di interesse o quando la condotta costituisca di per sé violazione dei doveri d’ufficio. La connessione è ravvisabile, in modo peculiare, quando il procedimento penale sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, quali la calunnia o il millantato credito. Il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante nel quantum e può essere richiesto dall’Amministrazione anche sulla fondatezza della pretesa. Il diniego illegittimo è annullato, ma l’accertamento del diritto al rimborso resta riservato all’Amministrazione, non potendo il giudice amministrativo riconoscere direttamente somme di denaro.
Il Fatto
L’appellante, appartenente alla Polizia di Stato, è stato sottoposto a tre procedimenti penali: per agevolazione e sfruttamento della prostituzione, per detenzione di un bene archeologico rinvenuto nella propria abitazione e per detenzione di munizioni e armi da guerra. Nel primo ha ottenuto l’assoluzione con formula piena, confermata in appello e divenuta irrevocabile; nel secondo è stato assolto perché il fatto non sussiste; nel terzo la condanna di primo grado è stata riformata in assoluzione. Per gli stessi fatti era stato prosciolto in sede disciplinare.
Ha quindi chiesto il rimborso delle spese di patrocinio ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 67/1997. L’Amministrazione ha respinto l’istanza, ritenendo i fatti non collegabili all’espletamento del servizio ma alla vita di relazione. Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso; l’appellante ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di prime cure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura della norma: due sono i presupposti indefettibili, una pronuncia definitiva che escluda la responsabilità e la connessione tra fatti e servizio o obblighi istituzionali. La pronuncia penale può essere anche quella ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma non sono sufficienti il proscioglimento per prescrizione o per ragioni processuali.
La connessione richiesta è quella dell’immedesimazione organica, non dell’occasionalità: essa viene meno in ogni caso di conflitto di interesse, incluso quello in cui la condotta contestata sia in sé violazione dei doveri d’ufficio. La Corte richiama, tra gli altri, i precedenti Cons. Stato n. 8524 del 2020 e Cons. Stato n. 3427 del 2018, e valorizza l’ipotesi in cui il dipendente sia stato coinvolto perché vittima di calunnia o di millantato credito, cioè in ragione esclusiva del suo status.
Applicando tali criteri, il Collegio distingue: per le due imputazioni relative ai beni archeologici e alle armi non ravvisa alcuna incidenza diretta con l’espletamento del servizio. Per l’accusa di favoreggiamento, invece, il coinvolgimento appare conseguenza di un’attività di millantato credito del congiunto che gestiva il locale, mentre il capo di imputazione contestava espressamente la violazione dei doveri di pubblico ufficiale. Oggetto del giudizio penale era, dunque, l’attività di addetto alle Forze dell’ordine e non la condotta del privato cittadino.
Il secondo motivo è accolto: l’Amministrazione non ha contestato che il collega, imputato per gli stessi fatti, avesse ottenuto il rimborso, sicché opera il principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a. e la disparità di trattamento non trova giustificazione nella diversa funzione rivestita.
Il terzo motivo è infondato, potendo l’Amministrazione chiedere il parere dell’Avvocatura anche sulla fondatezza dell’istanza. Il quarto è fondato in via derivata: il parziale accoglimento travolge l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già corrisposta. L’appello è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento degli atti e riforma della sentenza.
Nota della Redazione
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