Sei scatti stipendiali e TFS: diritto anche in caso di dimissioni volontarie (TAR Liguria n. 118 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie, purché al momento del collocamento in quiescenza siano maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, non essendo il suo mancato rispetto assistito da alcuna conseguenza sanzionatoria espressa. La giurisdizione sulla indennità di buonuscita del rapporto di pubblico impiego non privatizzato spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a..

Il Fatto

Due ex dipendenti della Polizia di Stato sono cessati dal servizio per dimissioni volontarie, avendo superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Collocati in congedo con riconoscimento del TFS, hanno chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.

L’Istituto non ha riscontrato le istanze. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego, chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione. L’INPS si è costituita con memoria di stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 subordina il beneficio al compimento dei 55 anni, alla maturazione di 35 anni di servizio utile e alla presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui si realizzano entrambi i requisiti. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 estende la disciplina alle forze di polizia; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 richiede il previo pagamento della contribuzione per il collocamento a domanda.

Il Tribunale richiama l’evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, n. 10938/2023; n. 2826/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023). Da essa ricava che la cessazione a domanda fa sorgere il diritto in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio ne circoscrive la portata: la norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno, poi, non è assistito da decadenza, che presupporrebbe chiarezza e perspicuità dei presupposti; una diversa lettura determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento (Corte cost. n. 356/1996; Cons. Stato n. 10835/2023).

Sulla giurisdizione, il Collegio afferma quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.: l’indennità di buonuscita ha carattere retributivo e non è riconducibile al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.

Nel merito la domanda è fondata: i ricorrenti possiedono i requisiti richiesti. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto al ricalcolo del TFS. Spettano gli interessi legali e l’eventuale rivalutazione monetaria, senza cumulo, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate in ragione del mutamento giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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