Riesame senza interesse senza diritto restitutorio allegato (Cass. pen. Sez. 2 n. 13564 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti cautelari reali, la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Tale interesse non può identificarsi con la mera volontà di ottenere una pronuncia favorevole in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti, poiché detta pronuncia non produrrebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare. La legittimazione ad agire di chi invoca la restituzione del bene deve formare oggetto di preliminare delibazione da parte del Tribunale del riesame e non può fondarsi su mere allegazioni verbali prive di apparente verosimiglianza e non supportate da alcun elemento concreto.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato riguarda il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta dalla polizia giudiziaria nell’abitazione di un indagato per il reato di ricettazione. In sede di ricorso, l’indagato che contestava il provvedimento aveva dichiarato che parte della somma era di sua proprietà, in quanto costituiva l’ammontare di tre mensilità del suo stipendio, mentre la restante parte apparteneva alla società per cui lavorava. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo il soggetto privo di interesse ad agire per non aver dimostrato la titolarità del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che la sussistenza dell’interesse ad impugnare, nei procedimenti cautelari reali, è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene. È quindi onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sequestrata.
Non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronuncia favorevole in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 2025). Tale interesse deve invece riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.
Nel caso di specie, la richiesta di riesame è stata ritenuta inammissibile relativamente alla somma che l’indagato aveva dichiarato non essere di sua proprietà ma dell’azienda, unica legittimata ad avanzare pretese restitutorie. Quanto alla somma che il ricorrente sosteneva essere di sua pertinenza, la legittimazione non poteva fondarsi su mere affermazioni verbali prive di verosimiglianza e di elementi di minimo riscontro. La somma non era stata rinvenuta nella disponibilità materiale del ricorrente e dal provvedimento emergeva che l’ultimo stipendio era stato percepito mesi prima del ritrovamento del contante.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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