Revocazione per errore di fatto inammissibile se si censura l’interpretazione dell’autosufficienza (Cass. civ. Sez. 5 n. 10169 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.. L’errore revocatorio consiste nella errata percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. La revocazione per errore di fatto è invece ammissibile quando l’errore sulla non autosufficienza emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. Il vizio di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c. non è esperibile, ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., avverso pronunce che abbiano dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non avendo la Corte deciso nel merito la causa.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato, per l’anno d’imposta 2009, maggiori IRES, IRAP ed IVA, contestando l’emissione di fatture per prestazioni di traino effettuate da una società slovacca, ritenuta esterovestita, e l’omessa fatturazione di ricavi. Dopo la soccombenza nei gradi di merito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 21739/2024, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di due soci e rigettato il ricorso della società, dichiarando inammissibili tutti i motivi proposti.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per revocazione, lamentando che la Corte non si era avveduta della presenza, alle pagine 3 e 9 del ricorso, della trascrizione dell’avviso di accertamento e dell’atto introduttivo in ordine alle sanzioni IVA, nonché l’omessa considerazione di documenti attestanti l’insussistenza dell’esterovestizione e di pronunce penali favorevoli, chiedendo l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’errore di fatto per non aver considerato la presenza di elementi che avrebbero consentito di ritenere rispettato il principio di autosufficienza. La società non sosteneva che la trascrizione era assente, ma che la Corte avrebbe potuto ritenerla sufficiente sulla base dell’esposizione del contenuto dell’avviso e del ricorso di primo grado. La doglianza, pertanto, si traduce in una contestazione dell’interpretazione del principio di autosufficienza compiuta dalla Corte, che nulla ha a che vedere con l’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., il quale postula un errore percettivo e non una diversa valutazione degli atti processuali.
Con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto l’asserita mancata considerazione dell’irrilevanza dell’esterovestizione, la Corte ha escluso la decisività dell’errore. La sentenza impugnata aveva chiaramente affermato che la questione della residenza della società slovacca era del tutto irrilevante ai fini della decisione, fondata sul merito delle riprese relative alla sovrafatturazione. Tale valutazione, proprio perché espressione di un’attività interpretativa e valutativa, non può costituire oggetto di revocazione. La Corte ha inoltre richiamato il proprio precedente secondo cui il rimedio è ammissibile solo quando l’errore di fatto emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato l’ambiguità della richiesta. Ove volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 in una fase rescissoria, la questione non può essere esaminata non potendosi fare luogo a tale fase. Ove invece configurata come motivo di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., esso è inammissibile, poiché la revocazione è possibile, ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., solo quando la Corte abbia deciso nel merito la causa, non già quando abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, la Corte ha osservato come la norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis, richieda sentenze di assoluzione emesse a seguito di dibattimento e non anche provvedimenti di archiviazione o sentenze emesse all’esito del giudizio abbreviato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c. per la definizione conforme alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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