Partecipazione a sodalizio mafioso non desumibile dai soli delitti-scopo (Cass. pen. Sez. V n. 22028 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che si risolvano nella sola affermazione dell’appartenenza di un soggetto al sodalizio integrano meri indizi di colpevolezza, privi del requisito della gravità e quindi inidonei a fondare una misura cautelare ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. Tali propalazioni assumono rilievo solo se accompagnate dalla descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibili all’accusato e logicamente significativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del gruppo. La partecipazione al sodalizio postula una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo, non desumibile automaticamente dalla commissione di delitti-scopo. Il giudice deve indicare le ragioni per cui dal concorso in singoli episodi criminosi si tragga anche l’intraneità, individuando il contributo causale e consapevole stabilmente offerto al conseguimento o al rafforzamento dei fini associativi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di tentata estorsione aggravata, commessi quale appartenente a una locale di ‘ndrangheta operante nel crotonese. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa in presenza della presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
L’indagato ricorre per cassazione con tre motivi, lamentando l’erronea applicazione della regola di giudizio sui gravi indizi, il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore e delle altre prove, l’omessa valutazione dei motivi nuovi e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. Con motivi aggiunti richiama un’ordinanza cautelare sopravvenuta, recante intercettazioni che escluderebbero la sua intraneità al sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie le censure sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e annulla sul punto con rinvio, rigettando nel resto. Il percorso dei giudici di merito muove dalla perdurante operatività della cosca nell’area crotonese, ricostituitasi attorno a un nuovo vertice, e valorizza le dichiarazioni collaborative, le sommarie informazioni testimoniali, le intercettazioni e i servizi di osservazione.
Il Tribunale aveva desunto la partecipazione dell’indagato al sodalizio dalla sua implicazione nei tentativi estorsivi in danno di ditte impegnate in appalti pubblici e dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore. Ha ritenuto dimostrata la messa a disposizione del gruppo attraverso l’autonomia di azione nel richiamare la persona offesa, l’interfacciamento con un fiduciario del vertice e la promozione di un incontro tra reggenti di clan limitrofi.
La Corte ritiene questa impostazione non corretta. La motivazione risente della genericità del propalato, che si limita a riferire l’infiltrazione mafiosa nella famiglia dell’indagato, espressione priva di univoca significatività e di riferimenti individualizzanti. Le dichiarazioni che si esauriscono nell’affermazione di appartenenza al sodalizio, osserva la Corte, possono integrare meri indizi, non idonei da soli a fondare il titolo custodiale. Solo la descrizione di specifici comportamenti consente di affermare la rilevanza penale del ruolo e la sua corretta qualificazione giuridica, come già affermato da Sez. VI n. 40520 del 2011 e Sez. I n. 4087 del 2018.
Residuano quindi, quali facta concludentia dell’affiliazione, gli episodi estorsivi. Manca però un argomento logico idoneo a ricondurre la partecipazione ai reati-scopo a una più ampia e costante disponibilità verso il gruppo: le condotte contestate si sono estrinsecate proprio nella attuazione dei fatti estorsivi, elevati apoditticamente a indicatori di un stabile contributo associativo. Difetta la descrizione di quel contributo che, secondo la regola affermata dalle Sezioni Unite n. 33748 del 2005, sostanzia la compenetrazione nel tessuto organizzativo, implicante un ruolo dinamico e funzionale e non un mero status di appartenenza. Il rinnovato giudizio di merito dovrà indicare le ragioni per cui da elementi significativi del concorso nei singoli episodi si tragga anche l’intraneità al sodalizio.
Infondati i motivi sulle estorsioni: il Tribunale ha ricostruito analiticamente le condotte e le fonti, replicando alle tesi difensive sulla pretesa coartazione e sulla scarsità di contatti diretti, congruamente ricondotta a un modus operandi prudente. Adeguata anche la motivazione sulle circostanze aggravanti mafiose, la cui finalità agevolativa non presuppone il consolidamento del sodalizio. Privo di pregio il motivo sulle esigenze cautelari: la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo e il ricorrente non ha addotto elementi per vincerla.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure