Aggravamento cautelare e obbligo di motivare l’inidoneità delle misure intermedie (Cass. pen. Sez. II n. 22026 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, in sede di appello cautelare, confermi l’aggravamento della misura coercitiva disponendo la custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, deve esplicitare specificamente le ragioni per cui le altre misure risultano inadeguate, con motivazione tanto più rafforzata quanto più afflittiva è la misura applicata. Il braccialetto elettronico, associato agli arresti domiciliari, non impedisce i contatti con i terzi e non è idoneo, di per sé, a escludere le esigenze cautelari. Rientra nei poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che riveli la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, decidendo sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’impugnazione dell’indagato avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento originario era stato emesso in relazione alla provvisoria contestazione di rapina aggravata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 276 e 275 cod. proc. pen. in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura, insufficiente motivazione sull’inidoneità delle misure intermedie e sulle violazioni contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio che impone al giudice cautelare, quando dispone o conferma la custodia in carcere, di esplicitare specificamente le ragioni dell’inadeguatezza delle altre misure coercitive. L’obbligo è ancora più stringente quando il giudice dell’appello cautelare è chiamato a decidere sull’aggravamento della misura originariamente disposta, sostituita con quella massimamente afflittiva.
Su tale base, la Corte esclude che il Tribunale abbia fatto ricorso a mere formule di stile. Le reiterate violazioni delle prescrizioni — realizzate attraverso i contatti con terzi estranei che accedevano al luogo degli arresti domiciliari, peraltro immediatamente successive all’applicazione della misura — sono state ritenute indici razionali di un’incapacità di attenersi alle prescrizioni.
Quanto all’eccepita lieve entità delle trasgressioni, la Corte rileva che l’esclusione è stata logicamente connessa alla quantità stessa delle violazioni e all’attenzione posta nell’aggirare i controlli. La convivenza con tre persone è stata valorizzata come indice che le necessità contingenti spingevano il ricorrente ad alimentare relazioni sociali non consentite.
La Corte affronta poi l’obiezione sull’insufficienza della motivazione circa l’inidoneità delle misure intermedie. Il braccialetto elettronico, come osservato dal Tribunale, non varrebbe a impedire i contatti con i terzi sistematicamente invitati ad accedere nel luogo della misura. Non si comprende quali ulteriori approfondimenti il giudice avrebbe dovuto compiere.
Il motivo sulla gravità delle violazioni è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra nei poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura con una più grave, previa verifica di una condotta di trasgressione rivelatrice della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso (Sez. VI n. 58435 del 04.12.2018). Il Tribunale lo ha applicato coerentemente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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