Gestione illecita di rifiuti RAEE e deposito preliminare non autorizzato (Cass. pen. Sez. III n. 34482 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 l’attività di stoccaggio effettuata in assenza di autorizzazione, poiché essa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti e deve essere considerata, conformemente alla disciplina comunitaria, un’operazione di smaltimento o di recupero. Il deposito preliminare di rifiuti RAEE prodromico allo smaltimento, effettuato senza il prescritto titolo abilitativo, è sanzionato penalmente anche quando l’accertamento avvenga all’atto del trasporto e la prova della contravvenzione prescinda da un sopralluogo. L’enunciazione del fatto in forma chiara nel decreto di citazione ricorre quando gli elementi strutturali e sostanziali della contestazione siano descritti in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, desumibile dal capo d’imputazione unitamente agli atti del fascicolo processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, alla pena di mesi tre, giorni dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 256, lett. a), e 259 d.lgs. n. 152 del 2006. Gli si contesta di aver effettuato il deposito preliminare di rifiuti RAEE e, in violazione dell’allegato 6, di averne curato la spedizione in Albania; è intervenuta invece assoluzione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto di citazione per genericità del fatto, i vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, la natura di bene obsoleto del trasformatore e il diniego dell’art. 131 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, rilevandolo manifestamente infondato. Richiamando un indirizzo costante, afferma che il fatto è enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali siano descritti in modo da consentire il completo contraddittorio e il pieno esercizio della difesa, conosciuta non solo tramite il capo d’imputazione ma anche attraverso gli atti del fascicolo. Nel caso concreto, i RAEE — acronimo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — risultano compiutamente descritti negli atti di indagine, sicché non ricorre alcuna nullità per genericità.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la disciplina della gestione dei rifiuti. Quando il deposito manchi dei requisiti per essere qualificato temporaneo, si realizzano, secondo i casi, un deposito preliminare, una messa in riserva, un deposito incontrollato o una discarica abusiva.

In particolare, l’attività di stoccaggio non autorizzata integra il reato de quo perché consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva e va considerata un’operazione di smaltimento o di recupero. I giudici di merito, con motivazione sintetica ma congrua, hanno ritenuto che non occorresse un sopralluogo, emergendo l’assenza del titolo autorizzativo: chi trasporta rifiuti RAEE per l’esportazione si inserisce nella gestione illecita di rifiuti.

Il terzo motivo è inammissibile, perché orientato al merito e diretto a proporre una diversa valutazione delle prove sulla natura di rifiuto del trasformatore, peraltro argomentata nella decisione impugnata. Quanto all’art. 131 cod. pen., il diniego è fondato sulla non tenuità dell’offesa, desunta dall’attività imprenditoriale esercitata nel settore e dall’entità del pericolo; irrilevanti, a tal fine, l’assenza di precedenti e l’intensità del dolo, dovendosi avere riguardo solo agli elementi di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen.

Infine, il diniego delle attenuanti generiche è sorretto dal richiamo alla ritenuta assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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